Quali sono le sanzioni previste nel caso di omessa pubblicazione delle informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza di cui all’art. 15 del d.lgs. 33/2013?
Questo è il fulcro del quesito posto dal Segretario Generale, nonché Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di Carpi all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Il Consiglio dell’ANAC ha conseguentemente fornito riscontro con la delibera 670 del 17 luglio 2019.
Nel richiamo del D.Lgs. 33/2013, con maggior esattezza si fa rinvio all’art. 15 c. 1, si evidenzia quale sia il contenuto della pubblicazione che deve essere effettuata entro 3 mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla sua cessazione, di una serie di dati, ovvero:
- gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
- il Cv;
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- i compensi percepiti.
Andando poi a fornire risposta diretta al quesito posto si vede come la stessa norma sia piuttosto esplicita. Sempre l’art. 15, questa volta il c. 3, riporta:
“il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l’ha disposto, accertata all’esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 30 del Dlgs. n. 104/2010”.
Quanto sopra non può però ritenersi esaustivo, il regime sanzionatorio previsto non si conclude infatti all’interno dell’articolo richiamato, ma deve essere oggetto di approfondimento dal momento in cui la normativa prevede un ampliamento della platea dei soggetti interessati all’applicazione delle sanzioni in caso di inadempienza rispetto gli obblighi previsti.
Gli artt. 46 e 47 disciplinano rispettivamente, la responsabilità derivante dalla violazione degli obblighi di pubblicazione e il regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza.
L’art. 46 stabilisce che l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione ed è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
L’art. 47 prevede l’irrogazione di sanzioni pecuniarie per la violazione degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione nei confronti dei soggetti tenuti a comunicare i dati previsti dagli artt. 14 e 22, comma 2, Dlgs. n. 33/2013.
Concludendo si rileva come l’ANAC ha chiarito come, in ordine all’inadempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni sugli incarichi di consulenza o collaborazione, spetta alla singola Amministrazione individuare e irrogare la sanzione disciplinare prevista dall’art. 15, comma 3, rispetto alla quale non può trovare applicazione la Legge n. 689/1981.
È da escludere l’applicazione “in via analogico-estensiva” dell’art. 47 Dlgs. n. 33/2013 ai procedimenti disciplinari in esame, e quindi la competenza dell’ANAC ad irrogare la sanzione prevista nel caso di omessa pubblicazione delle informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza di cui all’art. 15, tenuto conto che le violazioni e le relative sanzioni contenute all’art. 47 si riferiscono a fattispecie di inadempimento tipizzate in cui non è inclusa la violazione delle misure di trasparenza previste all’art. 15.
Pertanto, la sanzione di cui all’art. 15, comma 3, del Dlgs. n. 33/2013, per la mancata pubblicazione dei dati inerenti gli incarichi di collaborazione o consulenza, ha esclusivamente natura disciplinare.