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8 Ottobre 2019

Quando è lecito assumere mutui?

Vi sono due parametri da prendere in considerazione al fine di dare riscontro al quesito posto in apertura.

È senza dubbio fondamentale rispettare i limiti previsti nell’art. 204 del TUEL ma, al contempo, è necessario ottemperare alle indicazioni fornite con il contenute nel d.lgs. n. 118/2011 e, in particolare, nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2), punto 3.17.

Analizziamo separatamente le due casistiche. 

Il T.U.E.L. dichiara, ai commi 1 e 2 dell’art. 203, come 

Il ricorso all’indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni: 

  • avvenuta approvazione del rendiconto dell’esercito del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; 
  • avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti.

Ove nel corso dell’esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l’organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio di previsione, fermo restando l’adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente adegua il documento unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del bilancio degli esercizi successivi per la copertura degli oneri derivanti dall’indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.”

I limiti contabili vengono invece previsti con l’art. 204 che, al comma 1, cita:

“Oltre al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 203, l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell’articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l’anno 2011, l’8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall’anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l’ente ha accantonato l’intero importo del debito garantito.”

Andando ora ad analizzare quanto previsto nel Decreto Armonizzazione, ovvero il D.Lgs. 118/11, nello specifico nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2, punto 3.17, vediamo come è espressamente specificato che le scelte dell’ente con riguardo all’indebitamento devono essere attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell’anno in corso e degli anni successivi, in riferimento al costante mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo e all’eventuale presenza di risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio dell’ente. 

Quando si parla di capacità di indebitamento è quindi opportuno valutare diversi fattori!

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