La Corte dei Conti, sezione Regionale di Controllo per il Lazio, ha elaborato una interessante deliberazione, la n. 83/2019, in seguito alla richiesta avanzata dal Comune di Selci sul fatto se fosse possibile o meno utilizzare l’avanzo libero di amministrazione.
A fronte della situazione di necessità createsi il Sindaco suggerisce di ricondurre la spesa inerente alla casa-famiglia alla categoria “delle spese correnti a carattere non permanente” di cui all’art. 187, comma 2, lett. d), del TUEL e, conseguentemente, costruire gli equilibri di bilancio avvalendosi dell’utilizzazione dell’avanzo libero di amministrazione.
La Corte risponde d’dapprima andando a ricostruire le tempistiche inerenti alla possibilità di utilizzo dell’avanzo liberto, ovvero:
“fermi i principi di cui all’art. 187 del TUEL, per il quale gli Enti locali possono procedere all’utilizzazione dell’avanzo libero di amministrazione solo una volta intervenuta l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente (al trenta aprile), a mezzo di variazione di bilancio.
Al contrario, l’avanzo libero non può essere applicato nel corso dell’esercizio provvisorio, precedentemente all’approvazione del consuntivo, quando, cioè, ha carattere meramente presuntivo. In tale fase l’applicazione dell’avanzo è ammessa nei soli limiti degli accantonamenti o dei vincoli derivanti dall’esercizio precedente e per i relativi fini.”
E, successivamente, andando a richiamare quali siano le possibilità di utilizzo dello stesso:
“Ne discende che l’avanzo libero potrà essere applicato nei casi di sopravvenute “spese correnti a carattere non permanente” (lett. d), cit.) solo una volta verificata la non sussistenza:
- di DFB;
- della necessità di adottare le misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del TUEL, ove non si possa provvedere con i mezzi ordinari;
- di spese di investimento da finanziare.
- spese correnti di carattere non permanente
- che prevede l’utilizzazione dell’avanzo per estinguere prestiti in via anticipata o per finanziare lo stanziamento riguardante il FCDE nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce il rendiconto.”
A fronte di quanto sopra si rileva poi come la spesa non si possa effettivamente definire fissa e costante, la spesa è del tutto esclusa dalla disponibilità valutativa del Comune, il quale è obbligatoriamente tenuto a sopportarla comunque a fronte dell’ordine giudiziale, o al ricorrere dei presupposti di necessità nel momento in cui questi intervengano.
In conclusione, proseguendo i ragionamenti esposti, la Corte ha ritenuta possibile l’applicazione dell’avanzo libero.