Con la circolare n. 15 del 16 maggio 2019, la Ragioneria Generale dello Stato riconosce le progressioni economiche all’interno della categoria a una quota limitata di dipendenti: la quota massima infatti non deve eccedere il 50% degli aventi diritto.
Ed è stata proprio la Riforma Brunetta a legare le stesse alle risorse disponibili, che da un alto devono avere sì carattere di stabilità ma al tempo stesso devono essere caratterizzate dal concetto di selettività. Non era però mai stato identificato un numero preciso prima di oggi, lasciando tutti gli operatori a infinite interpretazioni.
La Ragioneria dello Stato inizia a definire la quantità con la circolare sul conto annuale 2017, in cui scrive che la misura del grado di selettività può ritenersi convenzionalmente inferiore o uguale al 50%. Nel disposto del Ccnl delle funzioni locali – sottoscritto il 21 maggio 2018 – viene aggiunta l’affermazione «è da intendersi riferito a non oltre il 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura». Dunque non riferendosi a tutti i dipendenti dell’ente ma a coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti in sede di contrattazione decentrata.
Fonte: Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan, Progressioni economiche solo per metà dei dipendenti della categoria, Il Sole 24 Ore – Quotidiano Enti Locali & PA, 22 maggio 2019