La Sezione regionale di controllo per la Liguria, con deliberazione n. 27/2019, si è pronunciata su una questione inerente la possibilità di finanziare il welfare integrativo dei dipendenti comunali.
La questione posta all’attenzione dei giudici contabili liguri riguarda una doppia problematica.
E’ opportuno ricordare in proposito che l’istituto del welfare integrativo è comparso per la prima volta nel Contratto collettivo nazionale sottoscritto il 21 maggio 2018. Le nuove disposizioni introdotte dall’articolo 72, comma 1, offrono la possibilità di definire in sede di contrattazione decentrata alcuni istituti espressamente elencati di carattere assistenziale e sociale; tra questi rientrano le iniziative per il sostegno del reddito delle famiglie dei dipendenti, il supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli, la possibilità di concedere contributi per attività culturali, ricreative e con finalità sociale, effettuare anticipazioni di sovvenzioni o prestiti favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o per spese non differibili, fino, da ultimo, per stipulare polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. Il comma 2 dello stesso articolo pone però un limite, ovvero quello della spesa già sostenuta per le medesime finalità negli anni precedenti.
Dopo l’opportuna premessa, si riporta di seguito il doppio quesito posto dal comune ai giudici contabili liguri:
- se si possa applicare l’art 72 CCNL 21 maggio 2018 sul welfare integrativo in presenza di somme già stanziate in passato dall’Ente per finalità assistenziali, ma non nell’anno immediatamente precedente;
- se, per l’importo a carico del bilancio degli enti per finanziare l’istituto sopra indicato, sussista il limite del trattamento accessorio di cui all’art 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.
Nella deliberazione n. 27 del 29 marzo 2019, la Sezione regionale di controllo per la Liguria, innanzitutto, accerta l’inammissibilità del quesito di cui al punto n. 1), in quanto volto all’interpretazione di una norma del CCNL e ribadisce che l’interpretazione di clausole della contrattazione collettiva è estranea all’attività consultiva della Corte dei Conti.
Il quesito di cui al punto n. 2 invece viene accolto e risolto partendo dalla interpretazione del comma 2 dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 75/2017 che fissa il limite complessivo dell’ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio nel corrispondente importo determinato per l’anno 2016.
In passato, le varie sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti hanno precisato i limiti per l’applicazione della disposizione in oggetto, ricomprendendo nell’ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale sia le risorse tratte dai fondi per la contrattazione integrativa sia le risorse poste direttamente a carico del bilancio dei singoli enti ed invece escludendo tutte quelle erogazioni prive di finalità retributiva e che assolvono ad una funzione contributivo-previdenziale.
Anche la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, si è pronunciata in tema con la deliberazione del 18 ottobre 2018, n. 19, con la quale ha risolto una controversia interpretativa legata alla spesa di personale degli enti locali precisando che gli aumenti contrattuali restano fuori dal tetto del salario accessorio. Più precisamente, la Sezione delle Autonomie ha sancito il seguente principio di diritto “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.
Ritornando all’argomento che qui interessa, sempre la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 22 del 2015 ha escluso espressamente dal limite di spesa del trattamento accessorio le somme destinate a forme di previdenza complementare del personale di polizia municipale. Un orientamento ribadito successivamente dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto nella deliberazione n. 503 del 2017, la quale chiamata a pronunciarsi su una questione inerente la possibilità di destinare le somme ex art. 208 del Codice della Strada al finanziamento di forme di previdenza complementare della PM ha affermato che “le risorse impiegate per la realizzazione di forme di previdenza integrativa di cui all’articolo 208 del CdS non hanno natura retributiva ma contributivo-previdenziale e non rientrano nell’ambito di operatività del vincolo previsto dall’art. 1, comma 236, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016)”.
Ora, anche in seguito all’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo Funzioni locali, i giudici contabili della Sezione Liguria confermano la tesi sopra descritta ed affermano che le risorse previste dall’articolo 72 del CCNL 21 maggio 2018, avendo natura assistenziale e previdenziale, non sono assoggettate al limite di cui all’articolo 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.
In conclusione, secondo la Corte dei Conti per la Liguria le risorse per il welfare non sono assoggettate al limite del trattamento accessorio del personale, avendo natura assistenziale e non retributiva.
Fonte: Redazione Paweb – Sabrina D’Angelo, 4/4/2019.