Con la pubblicazione sulla G.U. n. 180 del 18 luglio della legge 77/2020 – che converte il Decreto Rilancio – vengono definite le prossime scadenze. Le stesse dipendono dal fatto che l’ente abbia già approvato o meno il bilancio di previsione 2020-2022.
Gli enti locali che lo hanno già approvato devono sottoporre al Consiglio la verifica degli equilibri: competenza, cassa, residui, Fondo crediti di dubbia esigibilità, lavori pubblici. A questo adempimento si aggiunge il censimento ed eventuale riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
Per tutti gli enti che si trovano ancora in esercizio provvisorio, dopo aver adeguato la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e determinato le tariffe, le aliquote e i regolamenti Imu e Tari, è necessario procedere con l’approvazione del bilancio di previsione (30 settembre). Per chi ha già deliberato il bilancio è possibile modificare le aliquote, le tariffe e i regolamenti tributari comunque entro e non oltre il 30 settembre.
Se si trovano in caso di necessità gli enti possono utilizzare l’avanzo libero già in fase di bilancio di previsione, se il preventivo viene approvato dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente e insieme venga verificata la salvaguardia degli equilibri generali.
Anche la presentazione del Dup 2021-2023 (che riporta la programmazione dei lavori pubblici e dei fabbisogni del personale) da parte della Giunta al Consiglio è stata prorogata al 30 settembre. Posticipata alla stessa scadenza anche la verifica dello stato di attuazione dei programmi per gli enti con popolazione superiore a 15mila abitanti.
L’approvazione del bilancio consolidato 2019 è stata posticipata al 30 novembre.
Si ricorda che i Comuni coinvolti nelle elezioni avranno tempo solo fino al 20 settembre per l’approvazione del bilancio 2020 e la salvaguardia.
Fonte: Elena Brunetto e Patrizia Ruffini, Enti, doppia agenda di settembre dopo le proroghe, Il Sole 24 Ore, NT+Enti Locali & Edilizia, 27 luglio 2020.