Negli ultimi giorni sono tanti i dipendenti che si chiedono chi può essere esonerato o meno dal pagamento di Cosap (canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) e Tosap (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche), si interrogano sulla durata dell’esenzione e se procedere con i rimborsi.
Di seguito cerchiamo di fornire alcune risposte ai tanti dubbi riprendendo tre documenti centrali: l’articolo 181 del Decreto Legge n. 34 /2020, la nota ANCI n. 41 e il webinar tenuto dalla Dott.ssa Carpenedo e pubblicato sulla piattaforma e-learning Formazione TuttoPA.
Innanzitutto si riporta brevemente l’articolo n. 181 del Decreto Rilancio il comma 1 riporta: “Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446″.
Procediamo per punti:
Chi è esonerato?
L’esonero parziale dal pagamento di Tosap e Cosap è previsto per:
a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Quanto dura l’esenzione?
L’esonero è valido dal 1° maggio al 31 ottobre 2020.
Come vanno presentate le nuove domande di concessione o di ampliamento delle superfici già concesse?
Le stesse devono essere presentate esclusivamente in via telematica all’ufficio competente dell’ente, con allegata la sola planimetria recante il rilievo dello stato dei luoghi, la individuazione dell’area occupata (ex novo e/o in ampliamento) e gli ingombri quotati insieme a copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. In deroga alle norme che disciplinano l’imposta di bollo (vale sia per la domanda che per il provvedimento finale concessorio) e la procedura SUAP.
È previsto un rimborso per chi ha già versato?
Come indicato nel punto 7 della Nota ANCI: “Dato il tenore letterale della norma, appare inoltre evidente che in caso di già avvenuto pagamento per fattispecie che godono del beneficio, si dovrà procedere al rimborso per il periodo dell’esonero“.
Come possono affrontare la situazione i comuni?
Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 127, 5 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede, in proporzione alla somma delle entrate per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche al 31 dicembre 2019 come risultanti dal Siope, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
La copertura riguarda solo i mancati introiti Cosap e Tosap per le concessioni già in essere, per le quali, evidentemente l’esonero dal pagamento della Cosap e Tosap determina una minore entrata per i comuni.
Altre considerazioni importanti:
Rientra nella potestà regolamentare del Comune deliberare ulteriori riduzioni, anche finalizzate ad evitare imposizioni nel periodo di chiusura forzata (marzo e aprile) A tal fine non sussistono impedimenti normativi per la Cosap, essendo questa un’entrata di natura patrimoniale, per la quale possono essere disposte esenzioni e riduzioni senza particolari riserve.
Per ciò che riguarda la Tosap esistono delle limitazioni connaturate alla sua natura tributaria e, quindi, al principio generale dell’indisponibilità della pretesa tributaria che esclude la possibilità di disporre esenzioni, in assenza di espressa previsione legislativa. Tuttavia nulla osta a che il Comune regolamenti una ragionevole riduzione della tassa commisurata ai mesi di chiusura antecedenti la decorrenza dell’esonero previsto dal Decreto Rilancio con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi entro il termine per la formazione del bilancio di previsione (31 luglio 2020) rispettando ovviamente gli equilibri finanziari generali.