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armonizzazione contabile
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21 Luglio 2014

Finanziario – Armonizzazione e fondo crediti di dubbia esigibilità

Con l’avvio dell’armonizzazione osserveremo diffusamente un aumento del risultato di amministrazione vincolato.

Il perché è da ricercare nel nuovo obbligo, previsto dalla normativa, di costituire un fondo di garanzia a fronte di entrate dubbie.

Dette entrate, ovvero sanzioni amministrative al codice della strada, oneri di urbanizzazione e proventi derivanti dalla lotta all’evasione, andranno accertate comunque per intero, senza seguire quindi il principio di cassa.

La determinazione dell’importo da accantonare deriva dal computo  di una media tra gli incassi, competenza più residui, e gli accertamenti degli ultimi cinque anni. Quando il sistema sarà a regime si considereranno solo più gli incassi di competenza.

Le metodologie di calcolo utilizzabile sono tre:

  • Somma del rapporto incassi/accertamenti di ogni singolo anno e divisione per 5.
  • Somma degli incassi annui ponderati da rapportare con la somma degli accertamenti ponderati. I pesi da utilizzare saranno 0,10 per i primi tre anni e 0,35 per i due restanti.
  • Rapporto tra incassi e accertamenti annui pesati con i riferimenti sopra esposti.

A fronte del rischio emerso sarà quindi obbligatorio procedere con la costituzione del fondo, fondo che dovrà coprire il 50% della cifra derivata per il primo anno, il 75% per il terzo e il 100% per l’ultimo.

La congruità del fondo potrà essere valutata in fase di consuntivo e, nel caso in cui il risultato ottenuto sia inferiore all’accantonato, l’Ente potrà liberare delle risorse accantonate, diversamente dovrà provvedere a incrementare il fondo.

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