Ecco una buona notizia! Con la circolare n. 25 del 3 ottobre, la Ragioneria Generale dello Stato ha modificato la circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti da parte degli enti locali per l’anno in corso.
Nell’anno 2018, per gli anni successivi si vedrà, le città metropolitane, le province e i comuni possono utilizzare – nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 – il risultato di amministrazione per investimenti. Ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l’anno 2018 gli enti devono considerare tra le entrate finali anche l’avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio. In particolare se viene applicato l’avanzo nel 2018 e viene utilizzato per le opere, esso vale come entrata. Lo stesso accade se l’avanzo va nel fondo pluriennale vincolato.