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22 Febbraio 2014

Finanziario – Patto e sanzioni

Dal 1 gennaio del 2013 il patto di stabilità interessa la maggioranza dei Comuni italiani.

Nato con l’intento di agevolare il rispetto nazionale dei vincoli finanziari europei prevede l’applicazione di una serie di sanzioni in caso di mancato rispetto.

Prima di procedere con la disamina dei singoli comportamenti sanzionatori si ricorda come i contratti di servizio, e gli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno, sono da considerarsi nulli.

Riduzione ex fondo sperimentale di riequilibrio ora fondo di solidarietà. L’Ente è assoggettato ad una riduzione dell’ex fondo sperimentale di riequilibrio, o del fondo perequativo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti  locali  della  Regione  siciliana  e  della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione  dei  trasferimenti erariali  nella  misura  indicata  al  primo  periodo.  In  caso   di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti  a  versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme  residue.  La  sanzione non si applica nel caso in cui il  superamento  degli  obiettivi  del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa  per interventi realizzati con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e correlati ai finanziamenti dell’Unione Europea  rispetto  alla  media della corrispondente spesa del triennio precedente.

Limite impegni spese correnti. Non può impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio.

Divieto di ricorrere all’indebitamento. Non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente. Il divieto non opera nei riguardi delle devoluzioni di mutui già in carico all’ente locale contratti in anni precedenti e neanche verso le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all’estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività. Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un’altra amministrazione pubblica.

Divieto di procedere ad assunzioni del personale. Non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

Riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

In merito alla durata delle sanzioni le stesse si applicano per il solo anno successivo a quello di accertamento del mancato rispetto del patto di stabilità interno.

Nel caso in cui il patto sia stato rispettato, ma la Corte dei conti accertino che ciò sia stato possibile mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione dell’elusione e, al responsabile del servizio economico finanziario, una sanzione pecuniaria fino a tre indennità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

In generale si configura una fattispecie elusiva del patto di stabilità interno ogni qualvolta siano attuati comportamenti che, pur legittimi, risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica.

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