Il tema dell’integrazione tra il ciclo della performance e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio è un argomento importante e non più trascurabile in un corretto sviluppo delle differenti direttrici di pianificazione.
È elencato tra i principi e i criteri direttivi dell’articolo 17 della legge n. 124/2015, sulla cui base è stato emanato il Dlgs n. 74/2017 – intervenuto in modifica al Dlgs n. 150 del 2009 (noto come Riforma Brunetta). L’assetto normativo attuale fornisce gli strumenti che spingono nella direzione dell’integrazione tra il ciclo della performance e la programmazione finanziaria e di bilancio. Sicuramente è necessario iniziare a ragionare in chiave di sistemi aperti, cooperativi e dialoganti, in cui il confronto deve rappresentare una modalità imprescindibile per l’attivazione di percorsi di miglioramento e di crescita comune.
L’integrazione tra i due cicli deve avvenire per le seguenti fondamentali motivazioni:
- Per individuare le risorse finanziarie funzionali al raggiungimento degli obiettivi operativi (considerando che non tutti necessitano di specifiche risorse finanziarie). È necessaria la correlazione con il documento di economia e finanza per le Regioni o il Dup per gli enti locali, che deve riguardare sia quello approvato l’anno precedente che quello in corso di approvazione nell’anno di riferimento;
- Per supportare la costruzione degli indicatori per la misurazione degli obiettivi;
- Per misurare la salute finanziaria dell’ente.
L’integrazione dei due processi non va intesa come una semplice trasposizione di contenuti da un documento all’altro ma deve essere intesa come un lavoro multidisciplinare, capace di rendere funzionali i documenti elaborati nell’ambito dei relativi cicli di pianificazione. Dunque un’integrazione di processo, di interdipendenza metodologica, di gruppi di lavoro congiunti, di integrazione dei sistemi informativi e informatici.
È necessario articolare gli obiettivi in:
- Obiettivi generali che individuano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati
- Obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, programmati su base triennale e definiti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo
Per elaborare il proprio piano della performance (che è parte integrante del Peg) vi è l’opportunità per gli enti locali di utilizzare la medesima struttura gerarchica degli strumenti di programmazione finanziaria (Dup e Peg). Il piano della performance deve reinterpretare gli obiettivi strategici, operativi ed esecutivi: i primi contenuti nella sezione strategica del Dup, i secondi nella sezione operativa e i terzi nel Pieno esecutivo di gestione.
La Funzione pubblica ha diffuso apposite linee guida in materia di predisposizione del Piano della performance per il triennio 2018-2020, che riportano interessanti indicazioni di carattere generale, utili anche per gli enti territoriali. Per quanto riguarda il tema dell’integrazione con il ciclo di programmazione finanziaria di bilancio si segnalano le seguenti indicazioni:
- Il Piano deve acquisire la sua funzione di strumento di pianificazione e programmazione e perdere quella di adempimento burocratico;
- Gli impegni assunti con i diversi documenti strategici o quelli assunti nei diversi livelli istituzionali, comunitari e nazionali devono trovare spazio nel Piano della performance;
- Dato che integrazione non significa coincidenza o semplice trasposizione dei contenuti, le amministrazioni devono perseguire un’integrazione in termini di coerenza dei contenuti del ciclo delle performance e di programmazione finanziaria. Il Piano della performance deve indicare, in termini chiari e precisi, i misuratori da utilizzare per rappresentare al meglio quanto detto;
- L’ambito di operatività e le finalità dei vari strumenti di programmazione vanno rispettati nell’integrazione di processo e di interdipendenza metodologica;
- Lo sviluppo di una correlazione tra gli obiettivi di bilancio e gli obiettivi specifici del Piano della performance deve avere un opportuno supporto nei sistemi di controllo direzionali di gestione che le singole amministrazioni attivano.