naviga tra gli articoli
appalti
Condividi l'articolo
28 Aprile 2014

Finanziario – Registro unico delle fatture

Il D.L.66/14 istituisce il “registro unico delle fatture”.

A far decorso dal 1 luglio p.v. tutte le P.A. dovranno infatti, obbligatoriamente, tenere questo registro su cui annotare, entro 10 giorni dal ricevimento, le fatture o le altre richieste equivalenti di pagamento.

I documenti registrati sono quelli emessi sulla base di somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei confronti dell’Ente.

Il sistema informativo e contabile dell’Ente dovrà quindi essere adeguato per poter fronteggiare questo  nuovo adempimento.

A questo nuovo impegno si può sopperire utilizzando le funzioni rese disponibili dalla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all’art. 7, comma 1 del D.L. 35/2013.

Il registro dovrà contenere i seguenti dati:

  • il codice progressivo di registrazione;
  • il numero di protocollo di entrata;
  • il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
  • la data di emissione;
  • il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
  • l’oggetto della fornitura;
  • l’importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
  • la scadenza della fattura;
  • nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell’impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
  • se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
  • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla L. 136/2010;
  • il Codice unico di Progetto (CUP); o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

Articoli correlati

Scorri i documenti