In contrasto con il parere dell’Agenzia delle Entrate, la CTR Lombardia ha decretato che la mancata graffatura di un terreno al bene principale non può essere considerata come segno inequivocabile della volontà di non destinare il terreno in questione al servizio o ad ornamento dell’edificio principale (sentenza n. 14/19/2016).
La vicenda giudiziaria riguarda il seguente caso: dei contribuenti hanno acquistato un terreno identificato come pertinenza di un edificio comprato in precedenza, versando le imposte legate alla registrazione del rogito secondo le agevolazioni riservate alla “prima casa”. A giudizio dell’Agenzia delle Entrate, però, le agevolazioni di cui sopra non spettavano in quanto il terreno, non graffato al fabbricato abitativo ma censito autonomamente, non poteva per tali motivi essere considerato pertinenza dell’edificio “prima casa”.
La CTR Lombardia ha rigettato la tesi dell’Agenzia evidenziando che nessuna limitazione in tal senso è presente nella normativa in materia di imposta di registro; gli unici requisiti indicati sono la destinazione durevole del terreno al servizio o ad ornamento del fabbricato principale e la volontà del proprietario di effettuare tale destinazione. Dunque poiché, come accennato all’inizio, la mancata graffatura di un terreno al bene principale non può essere considerata come segno inequivocabile della volontà di non destinare il terreno al servizio o ad ornamento dell’edificio principale, l’avviso di liquidazione emesso dall’AdE è stato annullato.