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fiscale
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30 Novembre 2015

Fiscale – Omesso versamento IVA

Il DLgs n. 158/2015 è intervenuto a modificare l’art. 10-ter del DLgs. n. 74/2000; queste le disposizioni post-modifica: “E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.”

Dunque, il reato si configura in presenza dei seguenti elementi:

  • presentazione di una dichiarazione IVA da cui traspare un saldo IVA a debito per un importo superiore a 250.000 euro;
  • mancato versamento di quanto dovuto entro il termine usuale del 27 dicembre (scadenza per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo.

La nuova soglia di punibilità (innalzata da 50.000 a 250.000 euro) è applicabile anche ai reati commessi prima dell’entrata in vigore del DLgs. n. 74/2000 (22 ottobre 2015), purché prima di tale data non sia stata pronunciata una sentenza definitiva.

In base alla nuova normativa, relativamente all’anno 2015, il reato di omesso versamento IVA si concretizza nel momento in cui il contribuente non effettua entro il 28 dicembre (il 27 quest’anno cade di domenica) il versamento dell’importo IVA superiore a 250.000 euro risultante dalla dichiarazione 2015. Il reato, tuttavia, non sussiste qualora il debito evidenziato in dichiarazione venga riportato sotto la soglia di punibilità entro il termine di scadenza per il versamento.

Il nuovo art. 13 del DLgs. n. 74/2000 introduce, poi, una causa di non punibilità: “I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione  di  apertura  del dibattimento di primo grado, i debiti  tributari,  comprese  sanzioni amministrative e interessi, sono  stati  estinti  mediante  integrale pagamento degli  importi  dovuti,  anche  a  seguito  delle  speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste  dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.”

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