Il Consiglio di Stato ha evidenziato la necessità di annullare la disposizione della lex specialis secondo cui l’offerta di una gara d’appalto debba essere firmata per esteso in ogni suo foglio, pena l’esclusione dalla gara stessa (sentenza n. 2954/2015).
Il Consiglio di Stato, infatti, riconosce che la mancanza della sottoscrizione dell’offerta è base legittima per l’esclusione dalla gara, ma considera come sottoscrizione la firma in calce: quest’ultima, infatti, è da intendersi come riferita all’intero documento e, dunque, garantisce l’assunzione della paternità del documento nel suo complesso. Pertanto, non si può considerare la mancanza di tale firma come una violazione formale sanabile nel corso del procedimento: essa rappresenta un elemento essenziale ai fini dell’ammissione dell’offerta.