La Cassazione ha decretato che l’avviso di ricevimento di una raccomandata postale è valido per determinare unicamente la data di ricezione del documento e non anche la data di spedizione (nonostante essa sia riportata sullo stesso avviso di ricevimento (ordinanza n. 12932).
Il caso in oggetto riguardava la contestazione da parte di un contribuente circa la tempestività dell’appello inviatagli dall’Ufficio. Il contribuente, controllando sul sito delle Poste, aveva desunto la data di spedizione che risultava di tre giorni successiva alla scadenza del termine per l’impugnazione della sentenza. L’Ufficio contestava tale affermazione sostenendo che fosse valida la data di spedizione segnata sull’avviso di ricevimento, coincidente con l’ultimo giorno utile per l’invio.
La Cassazione ha argomentato la propria decisione a favore del contribuente affermando che le indicazioni riportate sull’avviso di ricevimento, in quanto compilate dal mittente, non sono riconducibili all’agente postale e, dunque, non godono di fede privilegiata: dunque, risulta “priva di alcun valore probatorio la data di spedizione della raccomandata risultante dall’avviso di ricevimento in quanto priva di fede privilegiata non accompagnata da alcuna attestazione da parte dell’ufficio postale”.