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18 Luglio 2019

Legge di conversione Decreto Crescita – Art. 16-quater

Contabilizzazione annullamento debiti tributari da parte degli enti creditori.

“1. Al comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione »”.

L’articolo 16-quater integra la disciplina dell’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, prevista dall’articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018, con una norma relativa alla contabilizzazione delle relative poste da parte degli enti creditori, tenuti a tener conto degli effetti negativi del saldo e stralcio ed a vincolare allo scopo le eventuali risorse disponibili.

Più in dettaglio detti enti, sulla base degli elenchi trasmessi dall’agente della riscossione, devono adeguare le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione.

Si rammenta al riguardo che l’articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018 ha disposto l’annullamento automatico (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) dei debiti di importo residuo (calcolato al 24 ottobre 2018) fino a mille euro, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti a cartelle per cui sia stata richiesta definizione agevolata (ai sensi dell’articolo 3 del medesimo decreto-legge.) L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018.

Ai fini del conseguente discarico, effettuato senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione è tenuto a trasmettere agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015.

Ai debiti oggetto di annullamento non si applicano le ordinarie procedure di discarico per inesigibilità (articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112) e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.

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