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29 Luglio 2021

Avviso di Accertamento IMU

In questo articolo parleremo dell’avviso di accertamento, l’atto emesso dall’Ente comunale per il mancato o l’errato pagamento del dovuto IMU e notificato al contribuente ogniqualvolta lo stesso si trovi in una situazione debitoria. La normativa di riferimento (legge 296/2006) stabilisce le caratteristiche dell’avviso, le scadenze per l’emissione, per la notifica e per il pagamento.

Cosa si intende per avviso di accertamento?

L’avviso di accertamento è un atto giudiziario emesso dal Comune ogni anno, finalizzato alla riscossione del credito IMU nei confronti di un contribuente. Di conseguenza, il contribuente insolvente, si vedrà recapitare a casa a mezzo raccomandata, un avviso riportante l’importo dovuto.

Esistono due tipologie di avviso di accertamento:

  • l’accertamento per omessa dichiarazione IMU;
  • l’accertamento per omesso o insufficiente versamento.

Entrambi sono disciplinati dalla stessa normativa, pertanto l’unica distinzione è la motivazione che porta l’Ente ad emettere l’atto.

Talvolta i comuni emettono l’avviso di accertamento per entrambe le motivazioni nello stesso momento e con un unico atto, ovvero in modo contestuale. Viene da sé che, per la maggior parte dei casi, dove vi è una mancata dichiarazione IMU si verifica un’incongruenza anche nell’importo.

Caratteristiche dell’avviso di accertamento

Contenuto minimo dell’avviso di accertamento

L’avviso di accertamento deve contenere le seguenti indicazioni:

  • l’importo dovuto: esso è composto dall’imponibile IMU e dalle sanzioni più interessi maturati;
  • le motivazioni dell’emissione (omesso pagamento o infedele dichiarazione);
  • le modalità e il termine ultimo per effettuare il pagamento;
  • l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni (ovvero i recapiti, indirizzo e orari utili per usufruire del servizio di sportello alla cittadinanza);
  • la firma del responsabile del procedimento, la quale può essere “autografa, a mezzo stampa” oppure digitale;
  • l’organo presso il quale è possibile impugnare l’atto e le modalità per presentare il ricorso in autotutela.

Sanzioni e interessi presenti nell’avviso di accertamento

Nell’avviso di accertamento, quando si prende in esame l’importo dovuto, è opportuno precisare che esso si compone di quattro fattori (definiti dall’art.1, comma 165 della già menzionata legge 296/2006), ovvero:

  • l’imponibile IMU (il netto);
  • le sanzioni pari al 30% dell’imponibile IMU;
  • gli interessi moratori, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili e calcolati al tasso di interesse legale;
  • le spese di notifica della raccomandata.

Modalità e termine ultimo per effettuare il pagamento

Il pagamento dell’importo dovuto deve essere effettuato a mezzo F24 (inviato congiuntamente all’avviso di accertamento) presso gli Uffici Postali/Bancari e Online. L’ importo deve essere versato entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento.

Chi è il responsabile del procedimento?

La nomina del responsabile del procedimento, in materia di sottoscrizione dell’avviso di accertamento, deve risultare da apposito provvedimento di livello dirigenziale o da delibera della giunta comunale. La norma (Art. 1 comma 162) infatti, stabilisce che:

«Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo».

Il responsabile del procedimento è solitamente il responsabile ufficio tributi (presso l’Ente) o, in mancanza di tale figura, un altro funzionario (ad esempio il Segretario Comunale).

A tal proposito è stato affermato che, nel caso in cui la sottoscrizione non sia apposta dal responsabile dell’ufficio competente ma da altro funzionario:

“incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio, o ancora l’appartenenza dell’impiegato delegato alla carriera direttiva”

In definitiva quindi, a fronte della contestazione del contribuente, se l’Ente locale non prova la validità della sottoscrizione del funzionario responsabile, l’avviso di accertamento è nullo.

Scadenza emissione avviso di accertamento

L’avviso di accertamento viene emesso per debiti IMU risalenti a 5 anni prima infatti, per esempio, nel 2020 sono stati emessi gli avvisi riferiti all’annualità 2015. Ciò vuol dire che il Comune deve emettere l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione IMU e quindi si sarebbe dovuto effettuare il versamento integrale della somma dovuta (acconto e saldo). Attenzione però a non confondere il momento dell’emissione con il momento della notifica, in quanto quest’ultima può avvenire anche in un periodo successivo al 31/12 infatti il requisito inviolabile ai fini della validità dell’avviso di accertamento è la data di emissione (esclusivamente entro il 31/12).

Proprio per la tempistica dei 5 anni precedenti, fino al 2024 sarà possibile ricevere avvisi di accertamento anche per la TASI, esistente fino al 2019.

Ricorso in autotutela

Il ricorso in autotutela è uno strumento a favore del contribuente grazie al quale egli potrà, in modo immediato, recapitare all’Ente le motivazioni tali per cui l’avviso di accertamento non avrebbe ragione di esistere. Consiste in una semplice lettera, recapitabile anche mezzo PEC, nella quale si espongono dettagliatamente le motivazioni e si richiede dunque un annullamento dell’avviso. E’ quindi possibile procedere con il ricorso in autotutela, senza affidarsi a un professionista.

Tale strumento è sorto dall’esigenza di porre rimedio ad alcuni errori che potrebbero verificarsi in sede di emissione dell’avviso di accertamento (da parte dell’Ente). Può succedere infatti che l’accertamento venga emesso, in totale buona fede, per errori presenti nelle banche dati comunali come ad esempio:

  • errori catastali;
  • dichiarazione IMU non pervenuta o non registrata;
  • mancata assegnazione di riduzioni e/o esenzioni IMU;
  • pagamento effettuato con codice fiscale diverso (magari con il CF del marito/moglie);
  • pagamento non registrato.

Tutte queste casistiche rendono necessario il controllo dell’avviso di accertamento, prima di procedere in modo repentino al pagamento dello stesso. Per queste ragioni è sempre previsto uno sportello aperto alla cittadinanza, predisposto in sede (o in modo telematico) dall’ufficio comunale di competenza o da uno studio di consulenza esterno.

L’ultimo caso citato, ovvero il caso del pagamento dell’importo IMU non registrato, è una delle casistiche più frequenti. Pur essendo nell’era digitale, anche questo procedimento di registrazione automatico può subire dei malfunzionamenti. In tal caso è sufficiente inviare al Comune (via e-mail o direttamente in formato cartaceo allo sportello) le quietanze di pagamento.

Può però succedere che il pagamento non presente sia dovuto a un errore di digitazione del codice catastale. In parole povere in questi casi accade che l’importo IMU versato finisca nelle casse di un altro Comune (a cui corrisponde il codice ente digitato). C’è rimedio anche in questo caso, se pur più macchinoso, è necessario contattare il Comune che per errore ha ricevuto il pagamento e richiedere un rimborso (nel proprio C/C) oppure un riversamento (direttamente nel C/C del Comune di appartenenza dell’immobile).

Cosa succede se il ricorso in autotutela non viene accolto?

Può succedere che il ricorso in autotutela non venga accolto e in questo caso, fermo restando la non volontà di ottemperare al pagamento dell’avviso di accertamento ricevuto, rimane la strada del ricorso presso la Commissione Tributaria competente per territorio. Occorre però valutare la convenienza di tale azione, in relazione all’importo da versare, in quanto sarà dovuto l’importo della parcella del professionista (avvocato, commercialista etc.) più ovviamente i bolli necessari.

E’ doveroso ricordare che, qualora si decidesse di non effettuare il pagamento dell’avviso di accertamento entro la scadenza prevista, sarà inevitabile la ricezione di cartelle esattoriali o di un’ingiunzione, per via della riscossione coattiva, attivata dall’Ente nei confronti dei contribuenti “accertati” e ancora insolventi.

La ricezione dell’avviso di accertamento è dunque una costante inevitabile per tutti i contribuenti che, per dimenticanza o altre ragioni, non hanno versato in modo corretto o integrale il dovuto relativo ad un’annualità precedente. È possibile anticipare l’arrivo dell’accertamento o meglio, evitarne l’arrivo, utilizzando lo strumento del Ravvedimento Operoso, grazie al quale è possibile sanare posizioni debitorie (fino ai precedenti 5 anni) in modo spontaneo e risparmiando sulla percentuale delle sanzioni dovute.

 

di Denise Di Fiore

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