La sentenza n. 167/2018 del Tar Sicilia conferma l’uso del solo mezzo della posta elettronica certificata, escludendo la firma digitale come mezzo di sottoscrizione dei documenti di un concorso pubblico. Dunque i partecipanti a tali concorsi potranno evitare aggravi di spese perché per inviare le domande di partecipazione dovrà essere utilizzata esclusivamente la PEC.
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