Con l’ordinanza n. 28983 del 4 dicembre 2017, la Sezione Lavoro della Cassazione si è espressa sull’impossibilità per i dipendenti del Comparto Regioni e Autonomie locali – nel caso in cui la prestazione ricada in una giornata festiva infrasettimanale – di cumulare la maggiorazione dovuta per il lavoro a turno dei giorni festivi al compenso previsto per il lavoro straordinario.
La prima indennità è diretta a compensare con la maggiorazione del 30% il disagio dei lavoratori turnisti nell’ipotesi in cui la prestazione ricada in un giorno festivo infrasettimanale; la seconda, invece, è diretta a retribuire con una maggiorazione di stipendio qualsiasi dipendente tenuto a effettuare la sua prestazione di notte o durante un giorno festivo settimanale.