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27 Aprile 2015

Armonizzazione: doppio riaccertamento

Nel passaggio al nuovo ordinamento contabile, gli enti pubblici sono tenuti ad effettuare due diversi tipi di riaccertamento:

  • Un riaccertamento ordinario, in base al Tuel; da esso emerge lo stock dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di adozione dei nuovi principi, sulla base del quale viene poi determinato il risultato di amministrazione
  • Un riaccertamento straordinario, finalizzato all’adeguamento della situazione dei residui al nuovo criterio della competenza finanziaria rafforzata; da esso emergono la reimputazione negli esercizi futuri dei residui attivi e passivi in base al momento della loro effettiva esigibilità nonché il conseguente fondo pluriennale vincolato.

Il risultato di amministrazione, che non comprende il fondo pluriennale vincolato, è costituito da:

  • Fondi liberi
  • Fondi vincolati
  • Fondi destinati agli investimenti
  • Fondi accantonati.

Lo stock dei residui attivi è il valore di base su cui si calcola a consuntivo il fondo crediti di dubbia esigibilità: quest’ultimo, infatti, viene calcolato applicando il complemento a cento della media quinquennale del rapporto tra riscossioni e accertamenti delle entrate rilevanti.

Per quanto riguarda le percentuali di copertura per l’anno 2015, esse sono state definite differentemente per gli enti sperimentali e per gli enti che adottano dal 2015 il nuovo ordinamento:

  • Copertura del 36% per gli enti ‘nuovi arrivati’
  • Copertura del 55% per gli enti sperimentatori.

Il fondo a consuntivo va applicato al risultato di amministrazione nella misura del 100% e, qualora la quota di avanzo libero a disposizione dell’ente non sia sufficiente a coprire il fondo a consuntivo, si avrà una situazione di disavanzo.

Tale quota di disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 dovrà essere ripianata secondo un piano trentennale basato su quote costanti ogni anno, facendo ricorso anche a entrate di carattere straordinario. La situazione degli enti sperimentatori in tema di ripiano del disavanzo prevede una distinzione:

  • L’ente che negli esercizi precedenti ha evidenziato un disavanzo emerso in sede di riaccertamento straordinario potrà fruire del ripiano trentennale
  • L’ente che non ha segnalato alcun disavanzo negli esercizi precedenti potrà fruire del ripiano trentennale solo in merito al disavanzo derivante da maggior accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità effettuato al 31 dicembre 2014; per il disavanzo rimanente in sede di rendiconto 2014, invece, l’ente dovrà mettere in atto un progetto di ripiano da esaurire entro il termine di durata della consiliatura.

Fonte: Quotidiano Enti Locali

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