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15 Giugno 2015

Ripiano del disavanzo di amministrazione

In seguito al riaccertamento straordinario dei residui, molti Enti hanno visto, o vedranno, emergere disavanzi di amministrazione, in merito ai quali i consigli comunali saranno poi chiamati a definire un piano d’azione.

In primis, però, gli Enti dovranno calcolare in modo preciso l’importo del disavanzo (escluso il disavanzo tecnico) che sarà fatto oggetto di modalità agevolate di ripiano. Tale calcolo presenta differenze a seconda che gli Enti abbiano chiuso il rendiconto 2014 in avanzo o in disavanzo:

  • Enti che hanno chiuso il rendiconto 2014 in avanzo à l’extradeficit è costituito dall’importo negativo della voce «totale parte disponibile» desunto dalla lettera n) del prospetto 5/2 di rideterminazione del risultato di amministrazione post riaccertamento.
  • Per gli enti che hanno chiuso il rendiconto 2014 con un disavanzo à l’extradeficit è costituito dalla differenza tra l’importo negativo della voce «totale parte disponibile» e il disavanzo al 31 dicembre 2014.

Le diverse possibili linee d’azione a disposizione degli Enti per operare il ripiano del disavanzo sono le seguenti:

  • Utilizzare i fondi destinati e i fondi vincolati del risultato di amministrazione (limitatamente alle quote provenienti da alienazioni, concessioni cimiteriali, proventi dei permessi di costruire e tutte le altre entrate aventi una generica destinazione ad investimenti). Questa opzione prevede quindi la cancellazione dei vincoli e la rideterminazione delle quote che compongono il risultato di amministrazione.
  • Spalmare l’extradeficit sul bilancio (per un periodo di tempo massimo di trent’anni). Questa opzione prevede quindi di suddividere il disavanzo in quote annuali costanti che verranno applicate ai vari bilanci e finanziate da un apposito capitolo di spesa (coperto dalle nuove entrate disponibili dal 2015).
  • Utilizzare i proventi delle alienazioni del patrimonio immobiliare disponibile. Rientrano in questa opzione, però, solo le entrate effettive, corrispondenti alla stipula dell’atto di vendita (non è più ammessa la sola aggiudicazione).

Fonte: Quotidiano Enti Locali

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