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4 Maggio 2015

Armonizzazione: disavanzo sostanziale e disavanzo tecnico

Secondo quanto previsto dal DM dell’Economia del 2 aprile 2015, l’eventuale disavanzo sostanziale determinato dal riaccertamento straordinario dei residui deve essere coperto nei modi e tempi ordinari.

Per gli enti non in sperimentazione:

  • Le modalità di recupero del disavanzo sostanziale devono essere stabilite con delibera consiliare corredata del parere del collegio dei revisori
  • Il termine ultimo per la definizione delle modalità di recupero è stabilito a 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di Giunta di riaccertamento straordinario
  • Il piano di recupero deve prevedere quote costanti nei singoli esercizi.

Per gli enti sperimentatori:

  • Le modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario non ripianato al 31/12/2014 vengono individuate nel rendiconto 2014
  • Il piano di recupero deve prevedere quote costanti nei singoli esercizi
  • Nel caso in cui la quota del disavanzo al 1/1/2015 derivante dal riaccertamento straordinario sia pari al disavanzo emergente dal rendiconto 2014, gli enti devono provvedere al ripiano di tale quota secondo le modalità previste dall’art. 188 del Tuel.

Alcune modalità di finanziamento del maggior disavanzo:

  • Utilizzo di proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili
  • Svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione
  • Utilizzo delle quote del risultato di amministrazione destinate al finanziamento di investimenti

Un’adeguata informativa circa le modalità di copertura del disavanzo deve essere fornita dall’ente sia nella nota integrativa al bilancio di previsione sia nella relazione sulla gestione al rendiconto.

Un diverso tipo di disavanzo, quello tecnico, può emergere anch’esso dal riaccertamento straordinario dei residui: si ha una situazione di disavanzo tecnico qualora i residui passivi reimputati a un esercizio siano superiori alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati allo stesso esercizio.

In questo caso le possibilità di finanziamento del disavanzo sono due:

  • Utilizzo delle risorse dell’esercizio
  • Copertura del disavanzo nei bilanci successivi ricorrendo ai residui attivi reimputati a tali esercizi.

Fonte: Quotidiano Enti Locali

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