La deliberazione n. 21/2015 della Corte dei Conti, sezione Autonomie, ha sancito che:
- Solo ai segretari di fascia C (in quanto non equiparati ai dirigenti) spettano i compensi per il diritto di rogito.
- I compensi di cui sopra spettano nell’intera quota incassata dall’Ente (fino all’eventuale determinazione di una soglia diversa in sede di contrattazione collettiva nazionale).
- La quota spettante ai segretari non può essere fissata dalle singole amministrazioni.
- La misura di questi benefici deve essere intesa al lordo delle ritenute previdenziali e di quelle fiscali (IRAP in primis) a carico dell’Ente.
- I segretari di fascia A e B sono esclusi da tali compensi, in virtù del loro diritto a percepire il trattamento economico accessorio più elevato in godimento nell’Ente.
Articoli correlati
←
rendiconto
segretari
Dal 2020 relazione sull’utilizzo dei proventi delle multe da violazione del codice stradale
Continua a leggere →segretari
segreteria
Segreteria – Diritti di rogito per segretari e vicesegretari
Continua a leggere →comuni
Corte dei Conti
segretari
segreteria
Segreteria – Trattamento economico dei segretari in convenzione
Continua a leggere →aran
enti locali
PA
regioni
segretari
Segreteria – Riforma della PA: segretari comunali nella dirigenza amministrativa
Continua a leggere →Comune
Corte dei Conti
segretari