In merito al rispetto della segretezza delle offerte in una gara di appalto, non è ammissibile l’esclusione di un partecipante che abbia omesso di apporre la firma sui lembi di chiusura della busta, a meno che non vi siano altri elementi comprovanti un’effettiva violazione del principio di segretezza (IV Sezione del Tar Lombardia-Milano, sentenza n. 1339/2015).
La sentenza è in linea con quanto previsto dall’art. 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici, per il quale costituisce causa di esclusione dalla gara “la non integrità del plico contenente le offerte [o] altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte”. Dunque, particolare fondamentale nella valutazione di vicende di questo genere è l’esame del caso concreto, al fine di impedire che la forma abbia la precedenza sulla sostanza.
In linea con quanto sora riportato si sono espresse anche altre precedenti sentenze: Consiglio di Stato sezione VI, 21 gennaio 2013 n. 319; Tar Sicilia Palermo, sez. II, 31 ottobre 2014 n. 2649; Tar Campania Salerno, sezione II 16 febbraio 2015 n. 378; Tar Lombardia Milano, sezione III, 2 aprile 2015 n. 880.