Il terreno che non viene condotto direttamente dal coltivatore diretto (CD) o l’imprenditore agricolo professionale (IAP),è assoggettabile all’ICI come “area fabbricabile”, se questa classificazione risulta dallo strumento urbanistico generale.
Ai fini tributari sono dunque da intendersi come edificabili tutti quei terreni che sono qualificati tali dallo strumento urbanistico generale purché adottati dal Comune.
A fronte della possibilità da parte dell’Ente di accertare il maggior tributo viene però riconosciuto il diritto per il contribuente al non vedersi imporre anche le sanzioni connesse al mancato pagamento.
Questo, in estrema sintesi, è quanto si desume dalle sentenzedella Commissione tributaria regionale di Milano n. 104/65/13 e n. 105/65/13.