La Corte di Cassazione, richiamando l’art. 13 della L. n. 289/2002 che attribuisce agli enti locali una “potestà oggettivamente limitata” all’attuazione del condono sui tributi locali, boccia i cosiddetti “condoni a catena” in ordine agli obblighi tributari e alle liti pendenti. Il Comune di Roma, oggetto della sentenza, non poteva applicare più volte condoni sui tributi propri. Tutte le delibere successive alla prima sono illegittime (sentenza n. 12679 del 20 luglio 2012).
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