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11 Settembre 2015

Ufficio Tecnico – Appalti: concorrenza anche in materia di specifiche tecniche

Il Tar di Genova, con la sentenza n. 727/2015, ha annullato il bando di un servizio comunale di raccolta rifiuti, denunciandone l’illegittimità sulla base della violazione dei principi di concorrenza e parità d’accesso delle imprese: il bando di gara, infatti, impegnava la ditta aggiudicatrice a utilizzare esclusivamente i mezzi (molto costosi) prodotti da un unico fornitore scelto dall’Amministrazione, escludendo la possibilità di ricorrere a tecnologie equivalenti (meno costose) disponibili sul mercato sia nazionale sia europeo.

La sentenza in oggetto ha evidenziato che, pur essendo previsto l’esercizio di una discrezionalità tecnica da parte della stazione appaltante per quanto concerne l’imposizione di specifiche tecniche, ciò non può valicare i limiti stabiliti dall’art. 68, comma 2, DLgs 163/06. Questi limiti sono costituiti “dal rispetto della parità di accesso agli offerenti e dal divieto di creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza”; lo stesso art. 68 al comma 13, aggiunge che le specifiche tecniche decise dalla stazione appaltante “non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti”.

In caso di violazione di tali limiti, infine, la PA è tenuta a fornire non motivazioni generali della propria decisione, bensì congrue spiegazioni circa le ragioni alla base dell’imposizione di simili specifiche tecniche.

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