Con sentenza n. 5617/2016, la Corte di Cassazione ha giudicato la caduta in discesa di una cittadina all’interno del palasport comunale come un evento fortuito, non imputabile alla condotta del custode, bensì alla relazione della danneggiata con la cosa in sé.
La vicenda riguarda la caduta di una cittadina mentre percorreva in discesa una rampa di scale del palazzetto comunale sprovvista di apposito corrimano. I giudici, sia in primo sia in secondo grado hanno respinto la domanda di risarcimento avanzata dalla donna nei confronti del Comune: il fatto è stato ascritto alla fattispecie del fortuito, e ricondotto in particolare alla condotta tenuta dalla stessa cittadina, rilevando la piena conformità dell’edificio alle regole di sicurezza e non considerando significativa per i fatti la mancata presenza di un corrimano.
La Cassazione ha confermato i precedenti giudizi: la vicenda rientra “nell’ambito del fortuito, riconducibile al fatto dello stesso danneggiato, valutando l’evento di danno non già alla luce della condotta tenuta dal custode, bensì sotto il profilo causale della sua relazione con la cosa in sé, e ritenendolo conseguentemente riconducibile non ad essa, ma ad un elemento fattuale esterno, tale da escluderne del tutto la rilevanza del dinamismo ad essa connaturale – onde la impredicabilità della verificazione dell’evento quale conseguenza di tale intrinseco dinamismo e non anche, come nella specie, della condotta del danneggiato”.