L’art. 7, comma 1, della Legge n. 241/1990 stabilisce che “Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti”.
Dunque, in generale, l’Amministrazione è tenuta a comunicare ai soggetti interessati l’avvio del procedimento. Tuttavia, nei casi di urgenza, è possibile procedere direttamente saltando la fase della comunicazione in virtù della priorità attribuita alla celerità di procedere. Anche nei casi di urgenza, comunque, è necessario che l’Amministrazione fornisca adeguata motivazione circa la procedura adottata.
Sulla base di quanto fino ad ora esposto, il Consiglio di Stato sezione IV, con sentenza n. 1301/2016, ha accolto il ricorso di una srl contro l’ordinanza di un Sindaco priva di relativa comunicazione: i giudici hanno, infatti, rilevato l’assenza di dovuta motivazione circa la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento alla srl coinvolta.