La Corte di Cassazione (pronuncia n. 18949 della III Sezione Penale) ha sancito la preminenza dell’interesse pubblico alla rimozione di un immobile abusivo rispetto al diritto di abitazione spettante a tutti i cittadini.
Dunque, l’interesse alla tutela dell’ambiente del paesaggio e al ripristino della legalità urbanistica prevale sulla «posizione giuridica soggettiva individuale destinata a cedere rispetto all’interesse pubblico». La Corte non ha ritenuto legittimo nemmeno sospendere l’ordine di demolizione, in attesa di un possibile pronunciamento a favore del condannato all’interno di un ricorso presentato contro il rifiuto della domanda di condono edilizio; non sembra, infatti, ragionevole subordinare l’interesse pubblico e il ripristino dell’ordine giuridico violato a un’incerta eventualità futura.