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15 Ottobre 2015

Ufficio Tecnico – Notifica via PEC nel processo amministrativo

Il Tar Veneto ha riammesso in termini il ricorrente in un processo amministrativo, nonostante questi avesse notificato l’atto introduttivo via PEC senza una preventiva autorizzazione giudiziale: i giudici hanno riconosciuto tale errore sull’utilizzo della posta elettronica come ‘giustificabile’, in considerazione sia dei contrasti giurisprudenziali in materia sia dell’uso corrente della modalità telematica nell’ambito del processo civile.

La confusione sul tema è dovuta al riferimento contenuto nell’art. 39, comma 2, del Codice del processo amministrativo, il quale rinvia alle modalità previste dal Codice di procedura e dalle leggi speciali in materia di notifiche degli atti del processo amministrativo: tra le modalità elencate figura anche la posta elettronica certificata (Legge n. 53/1994). Tuttavia, il DL n. 90/2014, art. 36, comma 2, esclude esplicitamente l’utilizzo delle e-mail come mezzo di notifica adottabile nel contesto di un processo amministrativo. Dunque, ad oggi, la giustizia amministrativa ammette l’uso della PEC unicamente ai fini di comunicazioni di segreteria, escludendo, invece, i casi di notificazioni a istanza di parte degli atti processuali per i quali resta valida la forma tradizionale a mezzo degli ufficiali addetti.

Il Tar Veneto, considerando quanto fino ad ora riportato, consapevole della divisione sul tema all’interno del diritto pretorio, ha ritenuto che tali argomenti fossero sufficientemente validi a giustificare una rimessione in termini, avendo essi indotto il ricorrente a commettere un errore scusabile ai sensi dell’art. 37 del Cpa.

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