Con la sentenza n. 5410/2018, il Consiglio di Stato delinea il perimetro di giudizio che esprime il Prefetto quando fa la sua valutazione preventiva al fine di assumere l’interdittiva antimafia nei confronti di una società che vuole avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione. Tale misura può essere giustificata anche a causa di un solo dipendente affiliato o vicino a un’organizzazione criminale. E qualora cada la misura cautelare reale non viene annullata automaticamente la valutazione operata dal Prefetto che ha adottato tale interdittiva.
Dunque la posizione assunta dal Consiglio di Stato conferma che le imprese sono libere di assumere chi vogliono se non hanno intenzione di avere rapporti con la Pa. In caso contrario devono stare attenti al proprio personale, vigilando sul fatto che nessuno dei propri membri abbia contatti con attività mafiose.