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17 Novembre 2015

Personale – Non obbligatorio lo scorrimento di liste di selezione interne

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5029/2015, ha confermato una precedente sentenza del Tribunale amministrativo di Roma (sentenza n. 6522/2015): la proroga di efficacia disposta dal DL n. 101/2013 per le graduatorie di concorso nella PA non è applicabile alle graduatorie risultanti da selezioni interne del personale. Pertanto, nel caso in commento, è da considerarsi azione legittima la decisione di Roma Capitale di non scorrere la graduatoria degli idonei di una selezione interna indetta per la copertura di posti dirigenziali, optando successivamente per l’indizione di un nuovo bando.

I giudici del Consiglio di Stato hanno motivato la loro decisione sulla base dei seguenti elementi:

  • vi è distinzione tra graduatorie di concorsi pubblici e liste di selezione interne;
  • la proroga della vigenza di cui sopra si applica solo alle graduatorie di concorsi pubblici, poiché tale opzione è stata introdotta per la prima volta dal DL n. 207/2008 con una dicitura che la riservava alle graduatoria “per le assunzioni di personale” (trasformata poi con il DL n. 78/2009 nella dicitura “graduatorie dei concorsi pubblici”);
  • le selezioni interne e i concorsi pubblici sono due procedure non assimilabili e solo alla seconda è legittimo applicare la proroga di efficacia.

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