Piano di razionalizzazione: nuovi modelli e indicazioni operative
Venerdì 23!
Non è il titolo di un film horror trascritto da qualcuno sempre in ritardo ma la data in cui il MEF, Dipartimento del Tesoro, ha pubblicato le linee guida e i template word utilizzabili per le comunicazioni inerenti agli interventi di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche.
Richiamando l’attenzione sul fatto che la scadenza è oramai imminente, la stessa cade il 31 dicembre, poniamo l’accento sulle importanti sanzioni connesse al suo inadempimento. Le stesse sono quantificate da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 500.000, salvo l’ulteriore danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile.
Le linee guida proposte ripropongono la norma che definisce quali siano i soggetti tenuti all’adempimento in quanto assoggettati al TUSP, ovvero:
“Le amministrazioni tenute alla comunicazione dei piani di razionalizzazione periodica sono quelle indicate nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale. In particolare, l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”.
Quali società partecipate sono soggette al piano di razionalizzazione 2018?
A fronte dell’individuazione dei soggetti passivi si evidenzia nuovamente come oggetto dell’analisi debbano essere sia le partecipazioni dirette, sia quelle indirette. Definendo che una società si considera:
- partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente
Come già anticipato in un precedente articolo ritengo opportuno sottolineare tre passaggi.
- L’articolo 51 del disegno di legge di bilancio per il prossimo esercizio prevede il rinvio – dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2021 – del termine per l’alienazione delle quote/azioni di cui al precedente piano straordinario, a condizione che nel triennio precedente alla ricognizione la partecipata interessata abbia prodotto un risultato positivo.
- L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all’adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019. Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell’impresa.
- …considerazione forse banale ma questo compito è analizzato con particolare dedizione dalla Corte, necessita quindi di particolare attenzione e di una costruzione che al suo interno riporti anche quanto deciso nei documenti precedenti.
Cosa prevede nel dettaglio tale adempimento?
In conclusione, ricordiamo come la trasmissione del modello deve essere effettuata esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro. In particolare, l’adempimento prevede:
- la comunicazione in formato elaborabile delle informazioni relative a ciascuna partecipazione e alla relativa società partecipata, richieste dalla Struttura per rappresentare, in maniera standardizzata ed omogenea, l’analisi effettuata e le misure di razionalizzazione eventualmente adottate;
- l’invio telematico del provvedimento adottato, da effettuarsi anche nel caso in cui l’Amministrazione non detenga partecipazioni in società ricadenti nel perimetro oggettivo del TUSP. Il documento deve essere completo, inclusi gli eventuali allegati;
- la validazione della trasmissione dei dati e del provvedimento. A seguito della validazione, l’Amministrazione riceverà un messaggio di posta elettronica di notifica dell’avvenuta trasmissione, con l’indicazione del numero di protocollo assegnato dal Dipartimento del tesoro al provvedimento caricato nell’applicativo. Si sottolinea che solo al termine della procedura di validazione e trasmissione mediante l’applicativo Partecipazioni, l’Amministrazione sarà considerata adempiente agli obblighi di comunicazione nei confronti della Struttura di monitoraggio (art. 20, comma 3, del TUSP).
Da non dimenticare infine come l’Amministrazione sia tenuta a trasmettere i provvedimenti di cui all’art. 20 del TUSP anche alla Sezione competente della Corte dei conti.
Studio Sigaudo è a disposizione per collaborare con l’Ente al fine di elaborare il modello. Al link di seguito è possibile scaricare la scheda informativa del servizio.
Per scaricare il materiale dal Portare del Tesoro: cliccare qui.