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30 Novembre 2022

Piano di Razionalizzazione delle partecipate – seconda parte

Come anticipato nell’articolo precedente in tema di Piano di Razionalizzazione delle partecipate, con il presente testo andremo ad individuare i parametri da analizzare per determinare se si renda necessaria la razionalizzazione di società ed enti strumentali in coerenza con quanto evidenziato dall’articolo 20 comma 2 del TUSP.
Nei successivi paragrafi, inoltre, analizzeremo nel dettaglio la principale novità presente all’interno della scheda di revisione periodica che è stata pubblicata in aggiornamento sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Enunciazione dei parametri ex articolo 20 comma 2 TUSP

L’articolo 20, comma 2, del TUSP determina che le Amministrazioni Pubbliche, ai fini di una corretta elaborazione del Piano di Razionalizzazione delle partecipate, rilevino quanto segue:

  • partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;
  • società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  • partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  • partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  • partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  • necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  • necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’articolo 4.

Analisi dei parametri dell’articolo 20 comma 2 TUSP

I parametri sopra citati, ripresi dall’articolo 20, comma 2 del TUSP, evidenziano gli elementi necessari allo svolgimento di un corretto ed efficace Piano di Razionalizzazione delle partecipate.

Finalità istituzionali

Gli enti locali non possono costituire o detenere partecipazioni in società, che abbiano come oggetto l’erogazione di servizi o la produzione di beni non strettamente necessari ai fini istituzionali. Pertanto, è fondamentale in tale occasione valutare i vincoli di scopo e di attività delle proprie partecipate al fine di fornire una motivazione puntuale atta a supportare il mantenimento o la razionalizzazione delle stesse.

Dipendenti e amministratori

Gli enti locali devono verificare che le società partecipate abbiamo dei dipendenti e soprattutto che il numero degli stessi sia superiore rispetto a quello degli amministratori. In presenza di una di queste due condizioni l’ente locale è tenuto alla razionalizzazione della società partecipata.

Tuttavia, anche al verificarsi delle suddette condizione, non è obbligatorio razionalizzare le società partecipate in cui l’organo amministrativo sia composto da membri che non abbiano diritto al compenso, oppure da membri a cui siano state attribuite competenze che normalmente sono svolte dai dipendenti.

Attività similari

È necessario verificare che tra le proprie partecipate non vi siano due o più soggetti che svolgano attività analoghe o similari. Tale verifica si estende anche agli organismi partecipati dall’ente locale, come ad esempio consorzi, aziende speciali ed istituzioni.

Nel caso sussista la situazione precedentemente descritta, l’ente locale dovrà eliminare le cosiddette “società doppione” anche attraverso un’operazione di fusione delle stesse. Il fine di tale provvedimento è quello di evitare, appunto, duplicazioni di costo continuando ad agire in un’ottica di efficienza ed economicità.

Fatturato e contenimento dei costi di funzionamento

Per le società partecipate, il cui fatturato medio è inferiore al milione di euro, nei tre anni precedenti rispetto all’esercizio di adozione del Piano di Razionalizzazione delle partecipate, si dovrà provvedere con la razionalizzazione delle stesse da parte dell’ente locale

L’analisi del punto e), dell’articolo 20 comma 2 del TUSP invece, mira a rilevare le partecipazioni in società che non gestiscono un servizio di interesse generale e che abbiano registrato perdite in quattro dei cinque esercizi precedenti. A tale riguardo è possibile esprimere un giudizio sintetico di congruità, o meno, rispetto al legittimo mantenimento della partecipazione.

Al fine di contenere i costi di funzionamento è necessario prima di tutto procedere con l’individuazione dei suddetti facendo riferimento alle spese ricorrenti di carattere ordinario della società partecipata in questione.

L’obiettivo della norma in questione è quello di ottimizzare il rapporto costo-rendimento della società partecipata. Tuttavia, la riduzione dei costi di funzionamento non deve tradursi in una perdita di operatività della società partecipata, che dovrà comunque agire nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità.

Aggregazioni tra partecipate

L’ente locale, nel caso in cui detenga partecipazioni in soggetti, aventi come oggetto le attività consentite dall’articolo 4 e che presentino affinità operative, potranno richiedere agli altri soci l’aggregazione delle stesse.

Novità sulla scheda di revisione periodica 2021 delle società partecipate

Proseguendo con l’analisi dell’adempimento relativo al Piano di Razionalizzazione delle società partecipate, si introduce una novità all’interno della “Scheda di Revisione Periodica”.

La differenza sostanziale, rispetto all’anno precedente, è la sostituzione della voce “Applicazione dell’art.24, comma 5-bis” con l’espressione “Applicazione dell’art.24, comma 5-ter”. Tale voce è presente nell’ultima tabella della Scheda di Revisione Periodica intitolata “Informazioni ed Esito per la Razionalizzazione”.

Di seguito forniamo un dettaglio della nuova sezione.

L’art. 24 comma 5-bis del TUSP, presente nelle Schede di Revisione dell’esercizio precedente, prevedeva che:

“A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L’ente locale che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzato a non procedere all’alienazione”.

Ai fini della comparazione qui evidenziata, si procede ad analizzare il contenuto dell’art. 24 comma 5-ter del TUSP presente nelle nuove Schede di Revisione riferite all’esercizio 2021, il quale prevede che:

“Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l’anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019”.

Si denota come l’art. 24 comma 5-ter sia da considerare come un’estensione temporale dell’art. 24 comma 5-bis rendendolo applicabile anche per l’esercizio 2022. Tale dilatazione temporale è, d’altro canto, assimilabile anche ad altre manovre intervenute in ambito finanziario al fine di escludere dalle analisi più prettamente “contabili” il 2020 e il 2021 (annualità sulle quali ha inciso la pandemia da Covid-19 anche proprio in termini di affidabilità dei dati e incomparabilità degli stessi rispetto a quelli registrati in esercizi di ordinaria amministrazione).

Applicazione dell’art. 24 c. 5-ter

Entrando più nello specifico, analizziamo i riflessi delle previsioni dell’art. 24 c. 5-ter.

In particolare, così come previsto dal comma 4 dell’art. 24 del TUSP, la norma ha effetto sulla previsione che stabilisce che l’alienazione venga effettuata entro un anno dalla conclusione della ricognizione sulle società partecipate.

Con riferimento al comma 5 dell’art. 24 del TUSP, invece, l’influenza riguarda la situazione in cui, in caso di mancata alienazione delle società partecipate, l’ente locale non possa esercitare i diritti sociali nei confronti delle suddette partecipate. Ne consegue l’attivazione della procedura di liquidazione in denaro secondo i criteri stabiliti dall’art. 2437 ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di all’art. 2437 quater del Codice Civile.

Resta di fatto imprescindibile, per procedere con l’applicazione dell’art. 24 comma 5-ter, che le società partecipate detenute dall’ente locale abbiamo prodotto un risultato d’esercizio positivo durante il corso del triennio 2017-2019.

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