Giovedì 10 ottobre u.s. si è riunito il Consiglio dei Ministri e, da questo incontro, è nato il Decreto Legge contenente norme sul reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e sull’abilitazione del personale docente.
All’interno del Decreto è stato trattato il problema del finanziamento delle spese per lo scuolabus.
L’azione segue la deliberazione 46/19 della Corte dei Conti Piemonte e la successiva della Puglia.
Il Decreto Scuola tacita definitivamente ogni motivo di contesa autorizzando formalmente e definitivamente i Comuni, nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto degli equilibri di bilancio, di poter assicurare l’erogazione del servizio definendo tariffe non più adeguate a copertura integrale del servizio, laddove la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l’accesso al servizio medesimo potrà essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall’ente locale per l’erogazione del servizio, o anche nulla.
Quanto sopra viene indicato l’art. 3, comma 3.
“3. Fermo restando l’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l’accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall’ente locale per l’erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l’equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”
Il Comune potrà quindi intervenire, sempre nel rispetto degli equilibri e con l’intento di non aggravare ulteriormente la quota di spesa dell’Ente.