Il comma 741 della Legge di Bilancio 2020 vede l’introduzione di alcune novità relative a:
Definizione di fabbricato e area pertinenziale
La nuova definizione, che identifica come parte integrante del fabbricato anche “l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente”, dovrebbe scongiurare l’insorgere di contenzioso nel caso di aree considerate fabbricabili dagli strumenti urbanistici comunali, ma che nello stesso momento costituiscono pertinenza dell’abitazione.
L’area quindi, per non essere considerata fabbricabile, dovrà essere accatastata, se pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, unitamente al fabbricato, influendo con il suo valore anche sulla attribuzione della categoria e della rendita del fabbricato stesso.
Fabbricati collabenti Cat. F2
Alla lettera a) del comma 741 viene definito fabbricato l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano “con attribuzione di rendita catastale”. Questa definizione sovverte quanto da sempre sostenuto dalla Cassazione sull’imponibilità IMU degli immobili collabenti.
Infatti l’orientamento della Corte era quello di non considerare assoggettabili all’ICI/IMU i fabbricati diroccati, accatastati in categoria F2, per azzeramento della base imponibile dovuto alla mancanza di attribuzione di rendita catastale e all’incapacità di produrre un reddito proprio.
A fronte della nuova definizione di fabbricato la nuova Imu sarà applicabile anche ai fabbricati collabenti, considerando come base imponibile il valore dell’area edificabile su cui sono edificati.
Pensionati AIRE
La nuova norma non ripropone la possibilità di assimilare all’abitazione principale la casa dei soggetti AIRE, pensionati all’estero, non locata né concessa in comodato. Siamo di fronte all’ennesima novità normativa che interessa gli AIRE, questa volta esclusi da ogni tipo di agevolazione.
Assimilazione prima casa genitore affidatario
La legge di Bilancio 2020 ha previsto l’assimilazione all’abitazione principale della casa familiare «assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso».
L’assimilazione all’abitazione principale e quindi il regime di esenzione dall’Imu opera esclusivamente nel caso di assegnazione della casa familiare «al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice», circostanza che comporta quindi la costituzione, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, del diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Non è quindi più prevista nessuna agevolazione per il coniuge assegnatario della casa familiare in assenza di figli.