Come previsto dall’articolo 110 del D.L. n. 34/2020 (il cosiddetto Decreto Rilancio), la scadenza per la redazione del bilancio consolidato è stata spostata dal 30 settembre al 30 novembre 2020.
In cosa consiste il bilancio consolidato?
L’articolo 151, ultimo comma, TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), dispone che “Entro il 30 settembre l’ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.
Chi deve approvarlo?
Il comma 831 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2019 va a modificare l’obbligo di redazione del bilancio consolidato previsto dall’articolo 233 bis del TUEL: non vi è nessun obbligo di approvazione del bilancio consolidato per i comuni sotto i 5000 abitanti.
E cosa accade nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione del bilancio consolidato?
Ce lo ricorda l’articolo 9, comma 1-quinquies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, aggiunto dalla L. di conversione 7 agosto 2016, n. 160 e, successivamente, modificato dall’art. 1, comma 904, L. 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che “In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall’articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”.
Dunque nel caso di mancato rispetto dell’adempimento nei termini previsti scatta il divieto di assumere di qualsiasi titolo, grado o tipologia contrattuale.
Anche la Corte dei Conti, Sezione Regionale Giurisdizionale delle Marche, nella Sentenza n. 41 dell’11 maggio 2020 si è espressa in merito condannando al risarcimento del danno erariale il funzionario che ha assunto nuovo personale nell’Ente per cui lavorava, in mancanza di approvazione di bilancio consolidato.
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