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13 Novembre 2020

Bilancio consolidato, nozioni di maggiore rilievo – parte 1

Il 30 novembre si avvicina e con esso il termine per l’approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2019, si ricorda come il mancato adempimento comporta, in prima battuta, il blocco della capacità assunzionale dell’Ente.

La redazione del consolidato resta facoltativa per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, questo grazie a quanto previsto nell’articolo 233-bis del Tuel, che dallo scorso anno ha lasciato libera questa opzione.

 È oramai consolidata la procedura operativa che porta l’ente alla redazione del bilancio consolidato.

Sappiamo come il primo passaggio è quello della redazione dell’atto di definizione del G.A.P., leggasi Gruppo Amministrazione Pubblica.

Nel Gap sono compresi:

  • gli enti strumentali (soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile, che possono essere in una condizione di controllo o di partecipazione);
  • gli organismi strumentali (articolazioni organizzative dell’amministrazione pubblica, dotati di una propria autonomia contabile e privi di personalità giuridica);
  • le società controllate;
  • le società partecipate.

Negli ultimi anni si è poi rafforzato il riferimento a una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, andando quindi a prendere in considerazione anche quei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta o una nozione di partecipazione.

Nel momento in cui l’ente l’esercizio di un’influenza dominante, in virtù di contratti o clausole statutarie, la struttura sottostante è considerata controllata.

Oramai attestato è il principio per cui risulta assolutamente irrilevante la forma giuridica e la natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società.

Prima di procedere è opportuno richiamare il principio di controllo nel rispetto dell’art. 147-quater T.U.E.L. il quale prevede una modalità di controllo interno per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, stabilendo che l’ente definisca, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale.

Nel passaggio da G.A.P. a consolidamento è opportuno richiamare la possibilità che si possa non procedere al consolidamento quando si verifica la situazione di irrilevanza o quando si è nell’impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento, questa ultima ipotesi risulta estremamente limitata e riguarda eventi di natura ambientale straordinari.

L’irrilevanza non vale in presenza di enti e società totalmente partecipati dalla capogruppo, di società in house e di enti partecipati titolari di affidamento diretto, anche non effettuato direttamente dall’ente locale, da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

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