La Repubblica di San Marino è un Paese considerato extracomunitario in quanto non aderisce all’Unione europea.
La norma di riferimento per determinare il corretto trattamento, ai fini IVA, delle operazioni economiche tra i soggetti dei due Stati è il D.M. 24 dicembre 1993, disposizione a cui si sono aggiunte varie modifiche, come per il caso dell’introduzione della fatturazione elettronica da parte dell’Italia.
In questo articolo esamineremo la disciplina attualmente vigente e analizzeremo i seguenti aspetti:
- Gestione delle operazioni di acquisto di beni in San Marino da operatore italiano.
- Acquisto di beni da San Marino con addebito di IVA.
- Acquisto di beni da San Marino senza addebito di IVA.
- Quali sono gli adempimenti per il cessionario italiano?
- Cosa cambia dopo il provvedimento del 5 agosto 2021?
Nel prossimo articolo esamineremo la disciplina relativa alle prestazioni di servizio.
Gestione delle operazioni di acquisto di beni in San Marino da operatore italiano
L’operazione di acquisto di beni da parte di soggetti passivi IVA italiani nei confronti di operatori aventi sede presso San Marino è sottoposta a due diversi regimi fiscali.
Ciò che differenzia i due diversi regimi fiscali è il fatto che le cessioni di beni verso l’Italia siano effettuate con l’addebito dell’imposta in fattura da parte dell’operatore sammarinese (caso in cui l’IVA è già stata versata dall’operatore cedente sammarinese) o senza addebito d’imposta (ipotesi nella quale l’IVA deve essere assolta dall’operatore italiano attraverso il meccanismo del reverse charge).
Acquisto di beni da San Marino con addebito di IVA
In caso di cessione di beni effettuata da un operatore cedente sammarinese nei confornti di un operatore cessionario italiano, con addebito di IVA, dovranno essere rispettati i seguenti adempimenti.
Il cedente sammarinese che cede beni ad un operatore economico, ovvero ad enti non commerciali titolari di partita Iva, anche se agiscono nell’esercizio di attività istituzionali, aventi sede, residenza o domicilio in Italia, devono:
- emettere fattura in quattro esemplari, indicando sia il proprio numero di identificazione sia quello della partita IVA del cessionario italiano;
- indicare sulla fattura l’ammontare dell’IVA italiana dovuta dal cessionario in relazione al tipo di beni ceduti ed al corrispettivo delle operazioni poste in essere;
- ai fini della liquidazione e del versamento dell’IVA, presentare all’ufficio tributario di San Marino i quattro esemplari della fattura, accompagnati da un elenco riepilogativo redatto in quattro esemplari;
- versare all’ufficio tributario di San Marino la somma corrispondente all’ammontare dell’IVA risultante sull’elenco riepilogativo;
- trasmettere al cessionario italiano l’originale della fattura restituita dall’ufficio tributario di San Marino appositamente perforata e timbrata dall’ufficio stesso, nonché integrata dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Pesaro.
Conseguente l’ufficio tributario di San Marino deve:
- perforare con datario e timbrare con impronta a secco le fatture;
- acquisire i dati relativi alle singole fatture, nonché compilare e presentare gli elenchi riepilogativi. Spetta, in particolare, allo stesso ufficio trasmettere all’Amministrazione finanziaria italiana i dati relativi agli scambi effettuati dagli operatori sammarinesi con gli acquirenti italiani; tale trasmissione deve essere effettuata, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, attraverso la presentazione dei modelli Intrastat;
- prendere in consegna le somme relative all’Iva dovuta;
- trasmettere all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Pesaro, entro 15 giorni dal ricevimento tre esemplari delle fatture e tre copie dei relativi elenchi riepilogativi compilati dai cedenti sammarinesi, la distinta analitica di trasmissione accompagnata da una nota in due esemplari ed un assegno circolare pari all’ammontare dell’IVA risultante nella distinta medesima, ed infine consegnare, per i successivi adempimenti, le fatture restituite dall’ufficio delle Entrate di Pesaro agli operatori economici sammarinesi.
A questo punto interviene l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Pesaro il quale entro i 15 giorni successivi a quello al ricevimento della suddetta documentazione deve:
- liquidare l’IVA dovuta e rilasciare quietanza dell’avvenuto pagamento del tributo;
- annotare poi gli estremi della bolletta e l’ammontare dell’imposta liquidata sui tre esemplari delle fatture, nonché sui corrispondenti elenchi riepilogativi;
- restituire all’ufficio tributario di San Marino l’originale ed un esemplare delle fatture, due esemplari dei corrispondenti elenchi riepilogativi, nonché, in segno di ricevuta, una copia della distinta di trasmissione con il timbro a secco o a calendario dell’ufficio e la firma del titolare o di un funzionario appositamente delegato; trattenere agli atti una copia delle fatture quale titolo dell’avvenuta riscossione del tributo.
Il cessionario italiano, soggetto passivo IVA, deve:
- annotare le fatture originali nel registro degli acquisti;
- può operare la detrazione dell’imposta pagata in via di rivalsa;
- non è tenuto a compilare il modello Intra 2-bis.
Acquisto di beni da San Marino senza addebito di IVA
In caso di cessione di beni da operatore cedente sanmarinese a operatore cessionario italiano, senza addebito di Iva, dovranno essere rispettati i seguenti adempimenti:
- gli operatori economici sammarinesiche cedono beni ad operatori economici, ovvero enti non commerciali titolari di partita Iva, anche se agiscono nell’esercizio di attività istituzionali, aventi sede, residenza o domicilio in Itala, devono:
- emettere fattura in tre esemplari, indicando sia il proprio numero identificativo sia quello della partita Iva del cessionario italiano;
- presentare all’ufficio tributario di San Marino le tre fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in tre copie;
- trasmettere al cessionario italiano un esemplare della fattura restituito dall’ufficio tributario di San Marino;
- l’ufficio tributario di San Marino appone sulle fatture ricevute il timbro a secco circolare e restituisce al cedente sammarinese due esemplari delle fatture;
- il cessionario italiano, soggetto passivo IVA, deve:
- applicare l’imposta indicandone l’ammontare sull’originale della fattura rilasciatagli dal fornitore sammarinese;
- annotare la fattura integrata, con l’applicazione del meccanismo del reverse chargenei registri delle fatture emesse e degli acquisti;
- comunicare all’Agenzia delle Entrate gli acquisti in esame utilizzando la comunicazione c.d. “esterometro“.
Adempimenti per il cessionario italiano in entrambe le casistiche
Gli acquisti da operatori economici di San Marino devono essere rilevati nell’“esterometro”, a prescindere dal fatto che essi siano documentati da fattura recante l’esposizione dell’Iva oppure da autofattura emessa dal cessionario italiano.
Cosa cambia dopo il provvedimento del 5 agosto 2021?
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con proprio provvedimento del 5 agosto 2021, ha emesso un importante documento in cui sono definite le “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino …”.
Vediamo quindi cosa cambia con riferimento alle operazioni economiche con San Marino.
La fatturazione elettronica
La novità in esame interessa principalmente le operazioni aventi come oggetto la cessione di beni.
Le fatture relative alle cessioni di beni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino dovranno essere trasmesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI) nel rispetto delle regole e procedure già esistenti.
L’Ufficio tributario di San Marino dunque trasmetterà e riceverà le fatture elettroniche rispettivamente dei cedenti/prestatori della Repubblica di San Marino e dei cedenti/prestatori italiani rientranti nell’ambito di applicazione del decreto del 21 giugno 2021.
Gli operatori italiani avranno invece facoltà di emettere fattura elettronica, tramite SdI, anche per le prestazioni effettuate nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino.
Attraverso i servizi di consultazione dell’Agenzia delle entrate l’operatore italiano, cessionario o cedente, potrà visualizzare i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse e ricevute relative agli scambi con San Marino e anche l’esito dei controlli.
Come si tratta l’IVA?
Per gli enti locali le norme prevedono l’assolvimento dell’imposta, tramite reverse charge, per le fatture che non recano addebito di IVA anche per gli acquisti istituzionali, se il soggetto è già identificato ai fini IVA, con presentazione del modello INTRA-12 e versamento dell’imposta. Diversamente, l’obbligo scatta solo al superamento della soglia prevista dalla norma, con presentazione, in quel caso, del modello INTRA13.
Per quanto concerne le prestazioni di servizio rese dagli operatori sanmarinesi è applicabile il regime di cui all’art. 7ter e seguenti del Decreto IVA. Pertanto in tali occasioni gli enti locali potranno vedersi ancora recapitare fatture cartacee per le quali l’imposta sarà dovuta in Italia secondo il principio di territorialità dell’imposta nei servizi.
Da quando hanno efficacia le novità?
Le disposizioni hanno efficacia dal 1° ottobre 2021, ma sino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, la fattura potrà essere emessa e ricevuta, con le modalità indicate dallo stesso Decreto, in formato elettronico o in formato cartaceo.
Dal 1° ottobre al 30 giugno ci sarà quindi un periodo transitorio che verrà meno a decorrere dal 1° luglio 2022; data dalla quale le fatture saranno emesse e accettate solo in formato elettronico.
(Fonte bibliografica: “P.A.rliamo dell’IVA”, editore: CEL Editrice, autori: Marco Sigaudo, Rebecca Zollo, Gianfranco Sciacca)
Rebecca Zollo