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13 Luglio 2022

Asseverazione del PEF – obiettivi e finalità

La procedura di asseverazione del piano economico finanziario è una certificazione della sostenibilità economica e finanziaria del modello progettuale.

Prima di addentrarci sulle modalità di asseverazione riepiloghiamo brevemente cos’è un PEF e per quale motivo risulta necessaria una certificazione che ne attesti l’attuabilità.

Cos’è il PEF

Il Piano Economico Finanziario, anche abbreviato PEF, è uno strumento di aggregazione e rappresentazione dei dati economici e finanziari previsionali relativi ad un progetto, sviluppati nell’arco temporale di effettività dello stesso. Dunque, il PEF è una pianificazione numerica e previsionale, estesa per tutta la durata contrattuale alla base del progetto da realizzare.

La normativa stessa impone l’utilizzo del PEF come documentazione necessaria alla procedura di affidamento del contratto e, inoltre, è uno strumento utile all’operatore economico per prevedere il vantaggio economico che deriva dalla gestione servizio o realizzazione dell’opera. Il modello, oltre ai fini descritti, risulta anche essere parte necessaria all’elaborazione della documentazione di gara.

È composto da tabelle di riferimento per le valorizzazioni economico finanziarie direttamente derivate dagli schemi di bilancio. In particolare, si ha:

  • il quadro economico, in cui si riepilogano tutti i costi e i ricavi per la realizzazione dell’opera;
  • lo schema di riepilogo degli investimenti, con relativa copertura;
  • il Conto Economico prospettico, sviluppato sulle annualità del progetto;
  • lo Stato Patrimoniale prospettico, sviluppato similmente al conto economico;
  • il rendiconto finanziario e l’analisi dei flussi di cassa;
  • riepilogo del Valore Attuale Netto e analisi degli indici finanziari.

Il PEF, quindi, rappresenta una modalità di valorizzazione di un business plan per la realizzazione di un’opera o la gestione di un servizio, dimostrando che la stessa risulta in equilibrio economico. Si rimanda all’articolo “Il Piano Economico Finanziario nei contratti di Partenariato pubblico-privato” per uno studio più approfondito in materia.

Perché si assevera il PEF

L’asseverazione del PEF è richiesta in via del tutto generale come verifica della sostenibilità del PEF. Tuttavia, questa procedura diviene strettamente necessaria in quanto prevista dall’art. 183, comma 9 del Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016). Citando testualmente il testo in riferimento alla Finanza di Progetto:

“Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto.”

Ne consegue che l’asseverazione risulta obbligatoria nel caso previsto dall’art. 183, tuttavia questa può essere a priori eseguita al fine di dimostrare la piena fattibilità del progetto, infondendo fiducia nei soggetti rilevati dai termini contrattuali.

Come si assevera il PEF

Con “asseverazione del PEF” si intende una procedura di verifica della sostenibilità economica e finanziaria del progetto presentato. Si richiama la definizione puntuale dell’articolo 96, comma 4, del D.P.R. 207/2010:

“L’asseverazione del piano economico-finanziario presentato dal concorrente ai sensi dell’articolo 153 del codice consiste nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, e nella verifica della capacità del piano di generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione.”

Ne consegue che la procedura di asseverazione non può essere considerata come una mera verifica puntuale dei dati numerici inseriti nei modelli di calcolo, bensì deve risultare in un’analisi approfondita che dimostri la stabilità economico finanziaria del modello di gestione operativa ipotizzata.

Il seguente comma 5 dell’articolo 96 riporta i punti principali che costituiscono la procedura di asseverazione del PEF, e sono:

  1. prezzo che il concorrente intende chiedere all’amministrazione aggiudicatrice;
  2. prezzo che il concorrente intende corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice per la costituzione o il trasferimento dei diritti;
  3. canone che il concorrente intende corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice;
  4. tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori e per l’avvio della gestione;
  5. della durata prevista della concessione;
  6. struttura finanziaria dell’operazione, comprensiva dell’analisi dei profili di bancabilità dell’operazione in relazione al debito indicato nel piano economico-finanziario;
  7. costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto con riferimento alle tariffe.

I punti sopra richiamati sono direttamente riconducibili agli schemi che costituiscono il PEF, precedentemente elencati. Nello specifico:

  • i punti a), b) e c) si analizzano prendendo in esame il Quadro Economico e il Conto Economico prospettico, in quanto questi modelli riportano tutte le componenti di costo e ricavo che si trovano alla base della pianificazione, sia in forma aggregata (costo totale e ricavo totale) si in forma distribuita, ossia ripartendo i valori sulle annualità di programmazione;
  • i punti d) ed e) si possono verificare dagli schemi di Conto Economico prospettico e Stato Patrimoniale prospettico, in quanto essendo schemi previsionali proiettati nel tempo, permettono di dare forma ai valori di pianificazione, dimostrandone l’effettiva attuabilità;
  • i punti f) e g) invece si possono ricavare dall’ schema di riepilogo degli investimenti, dal Rendiconto Finanziario, dal calcolo del Valore Attuale Netto e dall’analisi degli indici finanziari, in quanto schemi di riepilogo di tutte quelle componenti di studio che permettono la valutazione oggettiva e numerica della sostenibilità del progetto e della remunerazione dello stesso (soprattutto nei casi in cui gli investimenti derivano da soggetti esterni quali stakeholders).

Chi può asseverare il PEF

L’asseverazione del PEF risulta essere quindi uno step necessario al fine di completare la procedura di gara lato concorrente.

Ma chi è che può essere identificato come soggetto abilitato al rilascio dell’asseverazione del PEF?

Vengono identificate due tipologie di soggetti: le società di revisione e gli istituti bancari.

Le società di revisione vengono definite dall’articolo 1 della legge 1966/1939, testualmente:

“Sono società fiduciarie e di revisione e sono soggette alla presente legge quelle che, comunque denominate, si propongono sotto forma di impresa, di assumere l’amministrazione dei beni per conto di terzi, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni.”

Si consiglia di visionare l’elenco delle società di revisione abilitate all’asseverazione del PEF direttamente sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

Gli istituti bancari sono abilitati all’asseverazione in quanto rispecchiano intrinsecamente parte della definizione che abbiamo sopra riportato. Spesso vi sono casi in cui gli istituti stessi compaiono come soggetti interessati alla realizzazione del progetto, in quanto l’investimento principale potrebbe derivare da indebitamento tramite strumenti quali mutuo o finanziamento. Ne consegue che, nei casi appena descritti, la banca, oltre ad approvare l’investimento, fornisce anche l’asseverazione.

Conclusioni

L’asseverazione del PEF è la certificazione che ufficializza la fattibilità del progetto stesso; pertanto, risulta fondamentale affidarla a soggetti altamente qualificati e abilitati alla funzione. Ciò detto al fine di evitare invalidazioni in fase di gara ed eventuali criticità durante il periodo di gestione contrattuale non rilevate durante l’istruttoria.

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