Dal 1° ottobre è entrato in vigore un nuovo modello di Attestato di prestazione energetica (Ape), le cui linee guida sono state definite da vari decreti attuativi del Ministero dello Sviluppo economico, in coerenza con la direttiva 2010/31/UE.
L’Ape è uno strumento di attestazione e qualificazione delle caratteristiche energetiche di un immobile (che sia esso un edificio o un appartamento): valutando il fabbisogno di energia necessario per la produzione di acqua calda sanitaria e per la climatizzazione invernale ed estiva, nonché la qualità della muratura dell’edificio ed eventualmente, per gli edifici a destinazione non residenziale, l’illuminazione artificiale e il trasporto di cose o persone, l’attestato assegna a ciascun immobile una classe energetica variabile da A (la più alta, con quattro sottocategorie) a G (la più bassa). L’appartenenza di un immobile ad una di queste classi energetiche dipende dall’efficienza energetica dell’immobile stesso in termini di energia primaria non rinnovabile.
Tale attestato ha una durata di validità pari a dieci anni e spetta al proprietario dell’immobile l’onere di incaricare un professionista abilitato per il rilascio della certificazione; nel caso di nuove costruzioni, quest’onere ricade sul costruttore. Ai fini della produzione del documento, è necessario:
- che venga effettuato almeno un sopralluogo fisico nell’immobile;
- che il professionista incaricato sia in possesso dei requisiti richiesti dal DPR n. 75/2015 e sia accreditato a livello nazionale.
Il trattamento sanzionatorio previsto dalla normativa vigente è il seguente:
- Nel caso in cui il professionista rilasci un’attestazione non conforme alla reale qualità energetica dell’immobile, è prevista a suo carico una sanzione amministrativa da 700 a 4.200 euro.
- Nel caso di proprietario o costruttore inadempienti, è prevista a loro carico una sanzione da 3.000 a 18.000 euro.
- Nel caso in cui in un atto di compravendita o locazione di un immobile l’Ape risulti mancante, proprietario e venditore sono soggetti entrambi a sanzione: tra 3.000 e 18.000 euro nel primo caso, tra 300 e 1.800 euro nel secondo caso.