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11 Giugno 2015

Accertamento per il valore di aree fabbricabili: obbligatori i criteri di motivazione

Gli accertamenti relativi al valore delle aree fabbricabili ai fini ICI possono essere impugnati per vizio di motivazione, nel caso in cui il Comune non indichi i criteri in base ai quali è pervenuto alla quantificazione di una maggiore base imponibile rispetto a quella dichiarata dal contribuente.

I criteri valutativi di riferimento, cui il Comune dovrebbe richiamarsi nell’avviso di accertamento, sono quelli stabiliti dall’art. 5, comma 5, del DLgs n. 504/1992 e definiti dall’orientamento giurisprudenziale come “tassativi”, “indispensabili” o “vincolanti”:

  • zona territoriale di ubicazione;
  • indice di edificabilità;
  • destinazione d’uso consentita;
  • oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
  • prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Numerose sono le sentenze precedenti relative a tale questione e in linea con quanto finora delineato: sentenza n. 15078/2004 della Cassazione, sentenza n. 15165/2006 della Cassazione; sentenza n. 144/38/11 della C.T. Reg. di Roma; sentenza n. 42/30/11 della C.T. Reg. di Firenze; sentenza n. 1376/42/14 della C.T. Reg. di Milano; sentenza n. 1616/65/15 della C.T. Reg. di Milano, sezione staccata di Brescia.

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