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7 Maggio 2015

Armonizzazione: avanzo di amministrazione

In caso di risultato di amministrazione positivo, è necessario verificare che l’ente sia effettivamente in grado di finanziare le spese vincolate e gli accantonamenti di legge.

Il risultato di amministrazione è costituito da:

  • Fondi vincolati
  • Fondi destinati agli investimenti
  • Fondi accantonati
  • Fondi liberi.

I fondi vincolati comprendono le economie derivanti da:

  • Entrate con uno specifico vincolo di destinazione sancito per legge o stabilito dai principi contabili
  • Mutui e finanziamenti destinati a investimenti determinati
  • Trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione determinata
  • Entrate accertate straordinarie con una specifica destinazione fissata dall’amministrazione

I fondi destinati agli investimenti sono costituiti da economie in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione, disponibili per l’utilizzo solo successivamente all’approvazione del rendiconto.

I fondi accantonati comprendono:

  • Fondi rischi
  • Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si può attingere ai fondi liberi dell’avanzo di amministrazione attraverso provvedimenti di variazione del bilancio (a patto che l’ente non si trovi in situazioni di anticipazione di tesoreria o di utilizzo di fondi vincolati non reintegrati); le finalità di utilizzo di questa quota possono essere le seguenti:

  • Copertura di debiti fuori bilancio
  • Provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio
  • Finanziamento di spese di investimento
  • Finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente

Si è in presenza di un disavanzo sostanziale di amministrazione qualora il risultato di amministrazione non sia sufficiente a coprire i fondi vincolati, destinati o accantonati. In tal caso le possibilità per l’ente sono due:

  • Iscrivere il disavanzo come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione
  • Provvedere alla copertura del disavanzo negli esercizi successivi (senza superare la durata della consiliatura)

Fonte: Quotidiano Enti Locali

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