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9 Giugno 2016

Finanziario – Cassa ed equilibrio di gestione

L’art. 162, comma 6 del Tuel include la gestione di cassa tra gli elementi che concorrono al raggiungimento del pareggio finanziario complessivo: il bilancio di previsione, infatti, “è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo”.

In conseguenza del valore autorizzatorio delle previsioni di cassa, è previsto un nuovo fondo di riserva da iscrivere nella missione 20 «Fondi e Accantonamenti», all’interno del programma «Fondo di riserva». Il nuovo fondo è calcolato sulle spese finali di cassa derivabili dal quadro generale riassuntivo del bilancio, che fa riferimento al titolo 1, al titolo 2 e al titolo 3: tale stanziamento, infatti, non può essere inferiore allo 0,2% degli stanziamenti di cassa delle spese finali e il suo utilizzo deve essere deliberato dalla Giunta. Il fondo di riserva di cassa è iscritto in un unico capitolo nel titolo primo della spesa; da questo è poi possibile effettuare storni a favore di tutti i capitoli di spesa di bilancio. È possibile ricorrere al fondo di riserva di cassa nei casi di utilizzo dell’avanzo di amministrazione o del fondo di riserva di competenza o di altri fondi rischi e nel caso in cui gli stanziamenti di cassa si rivelino insufficienti.

Le variazioni dei valori di cassa del bilancio di previsione sono autorizzate fino al 31/12 di ogni esercizio, su approvazione della Giunta. L’art. 175, comma 5-quater del Tuel, tuttavia, individua alcuni casi in cui la variazione delle previsioni di cassa è di competenza dei dirigenti (responsabili di spesa o responsabile finanziario): 1) variazioni di bilancio tra stanziamenti riguardanti il fpv e gli stanziamenti correlati, in termini sia di competenza sia di cassa; 2) variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e cassa.

Si ricorda che per tutte le variazioni al bilancio di previsione (quindi anche per quelle di cassa) è previsto l’obbligo di trasmissione al tesoriere mediante il prospetto ex art. 10, comma 4, DLgs. n. 118/2011. Tale prospetto, inoltre, deve essere allegato al provvedimento di approvazione della variazione.

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