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5 Giugno 2018

Finanziario – Il Patto Nazionale Orizzontale

La possibilità di richiedere spazi attraverso il patto nazionale orizzontale è aperta.

Il Ministero Economia e Finanze ha comunicato che è disponibile sul sito web appositamente previsto per il pareggio di bilancio il modello per l’acquisizione delle informazioni inerenti il patto di solidarietà nazionale “orizzontale”; la procedura regolata dall’articolo 4 del Dpcm 21/2017, con cui è possibile reperire le risorse non raccolte tramite le piattaforme regionali.

Il termine entro il quale presentare le richieste è quello del 16 luglio 2018.

Stiamo parlando del Patto Nazionale Orizzontale, il meccanismo è rimasto invariato.

Le amministrazioni che dispongono di spazi eccedenti quelle che sono le necessità richieste dai propri investimenti possono cederli ottenendo un correttivo sui vincoli di finanza pubblica dei due anni successivi, che saranno abbassati ogni anno per una somma pari al 50% degli spazi ceduti.

Per contro, gli enti che necessitano di maggiore capacità di manovra possono usufruire di questi spazi resi disponibili, compensando il tutto con un correttivo, anche in questo caso corrispondente al 50% annuale degli spazi ottenuti, che aumenta i vincoli di finanza pubblica nel 2019 e 2020.

La possibilità di usufruire degli spazi è aperta a tutti, la loro assegnazione ha però una graduatoria:

  1. i comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell’anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti;
  2. gli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all’articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati e approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell’anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione;
  3. gli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all’articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell’anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione.

Nel rispetto delle priorità per le quali gli spazi finanziari sono stati attribuiti, le modalità di utilizzo variano a seconda della fonte di finanziamento. In particolare:

  • per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione: gli spazi finanziari possono essere utilizzati solo per nuovi investimenti, a copertura di impegni di competenza dell’anno di riferimento (2018) ed esigibili nel 2018, nonché del relativo fondo pluriennale vincolato di spesa, costituito nell’anno di riferimento (2018), a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi, purché sussistano le condizioni per la sua costituzione ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ( Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, punto 5.4)
  • per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento: gli spazi finanziari possono essere utilizzati anche per investimenti già in corso, ma esclusivamente a copertura di impegni di spesa in conto capitale esigibili nell’anno di riferimento (2018), anche se assunti in esercizi precedenti e non anche del fondo pluriennale vincolato di spesa.

In conclusione, è opportuno ricordare come, in caso di mancato utilizzo, gli spazi non utilizzati sono recuperati, in sede di certificazione, attraverso una modifica peggiorativa dell’obiettivo di saldo finale di competenza per lo stesso importo.

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