Nel caso in cui venga commesso un errore nell’esigibilità di un impegno bisogna considerare insussistente la possibilità di procedere con un debito fuori bilancio se esistono i presupposti per una reimputazione.
Le possibilità sono dunque varie e dipendono dall’approvazione o meno del rendiconto.
Se il rendiconto non è stato ancora approvato è necessario capire se sia stato adottato il riaccertamento ordinario:
- In caso negativo è possibile una reimputazione motivata attraverso Fondo Pluriennale Vincolato
- In caso affermativo non è vietata un’altra delibera di riaccertamento ordinario correttiva e integrativa della precedente
Tutto questo ovviamente nel caso in cui tale impegno sia reimputabile secondo l’allegato n. 4/2 del D.Lgs 118/11. Nel caso, invece, di impegno non reimputabile, non è possibile far altro che tagliare il residuo e assumerne uno nuovo.
Infine bisogna sottolineare che se il rendiconto è stato approvato non si può più procedere a riaccertamenti e reimputazioni mentre fino alla sua chiusura un riaccertamento integrativo non è vietato.
Fonte: Argomentazioni tratte da una discussione presente sul forum TuttoPA (http://www.tuttopa.it). Si ringraziano gli utenti: Claudio68, SOLVECOAGULA, mcmurtry, PINCOPALLO.