Come indicato nel Dpcm dell’11 marzo e riportato nel Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, il cosiddetto Decreto Cura Italia, vi è un iter preciso da seguire nella gestione del personale in periodi di emergenza come quello che stiamo vivendo.
In un primo momento è necessario individuare i lavori indifferibili, ovvero tutte quelle attività che non possono essere rimandate. Bisogna però tenere conto che questa caratteristica può mutare nel corso del tempo. Una volta individuati, dobbiamo capire quali tra le mansioni elencate debbano essere svolte sul luogo di lavoro. A questo punto si devono scegliere i dipendenti strettamente necessari alla loro esecuzione (non è necessario che corrispondano ai dipendenti correntemente assegnati).
La seconda fase prevede che vengano individuati i servizi che non è possibile svolgere in smart working, che come indica il Decreto Cura Italia dal 17 marzo 2020 è considerata la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Per attivare il lavoro agile è richiesta una regolamentazione interna che ne disciplini gli aspetti gestionali:
- il soggetto che fornisce gli strumenti informatici necessari sopportandone le spese (dipendente o amministrazione);
- le modalità di individuazione degli obiettivi;
- il diritto di disconnessione del dipendente (a cui non può essere imposto il rispetto di un determinato orario di servizio).
Nella terza fase ci si occupa del personale non coinvolto nelle due precedenti. Il suddetto Decreto dice di ricorrere a istituti contrattuali che giustifichino l’assenza e in primo luogo cita le ferie pregresse (il datore di lavoro può assegnare le stesse anche qualora il dipendente si dichiari contrario o non ne faccia esplicita richiesta). Poi vi è la possibilità di utilizzare il congedo (anche se non viene specificata la tipologia). Infine prosegue disponendo il ricorso alla banca delle ore, alla rotazione e ad altri istituti analoghi.
L’ultima fase comporta l’esenzione dal lavoro ma si può fare ricorso a quest’ultima solo se non si è trovata una soluzione con le prime tre. Deve essere accompagnata da una robusta motivazione e nel caso in cui questa manchi il soggetto che l’ha disposta può essere richiamato per danno erariale.
Tutti gli atti predisposti spettano ai dirigenti e, solo in loro assenza, ai responsabili del servizio.
Fonte: Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan, Coronavirus/1 – Personale, iter in tre mosse per assenze e smart working, Il Sole 24 Ore – Quotidiano Enti Locali & PA, 23 marzo 2020.