Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6359/2019, ha stabilito il principio secondo cui in materia di rimborso delle spese di viaggio sostenute dall’Amministratore locale ai sensi dell’art. 84, co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 bisogna tener conto della residenza effettiva dell’Amministratore comunale e non solo di quella anagrafica.
Un sottufficiale della Guardia di Finanza aveva chiesto al Comune, presso il quale aveva svolto l’ufficio di Consigliere comunale, il rimborso delle spese per le trasferte sostenute nel periodo corrispondente al mandato elettorale. Il Comune, in un primo momento, ha iniziato a porre in essere il rimborso richiesto; poi, attenendosi ad un parere della Corte dei Conti per il quale il riconoscimento del rimborso presuppone l’accertamento della residenza effettiva del richiedente laddove il luogo di lavoro non coincide con quello di residenza, ha sospeso i pagamenti e comunicato il rigetto dell’istanza e l’avvio della procedura per il recupero di quanto già versato. Il Comune ha fatto riferimento, infatti, alla residenza anagrafica del Consigliere e non quella del luogo dove egli svolgeva la sua professione. Poichè il T.A.R. aveva sancito la legittimità della decisione del Comune, l’interessato ha opposto ricorso al Consiglio di Stato che, con la sentenza 24 settembre 2019, n. 6359, ha integralmente riformato la decisione presa in primo grado.
La questione è stata risolta dal Consiglio di Stato ponendo attenzione al concetto di residenza rispetto alla disposizione legislativa di riferimento rappresentata dall’art. 84 del Tuel.
Nella sentenza i giudici hanno affermato che “In linea generale (…) la nozione di residenza viene in rilevo in molteplici norme (…) ma non è univoca”.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 43, co. 2 c.c., la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, cioè il luogo con cui il soggetto ha una relazione di fatto, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali.
L’art. 43 c.c., al co. 1 definisce il domicilio, cioè il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi che, come definizione, si contrappone a quella di residenza.
La nozione civilistica di residenza, nel significato delineato dall’art. 43, co. 2 citato di residenza effettiva o c.d. di fatto, oltre a contrapporsi a quella di domicilio, che è, invece, una nozione di diritto, non sempre coincide con la residenza anagrafica risultante dai registri anagrafici, poichè la residenza effettiva identifica il luogo in cui un soggetto dimora abitualmente, mentre la residenza anagrafica indica il luogo comunicato al Comune che potrebbe, nel tempo successivo al momento della comunicazione, non corrispondere più alla dimora abituale della persona.
Considerando, quindi, che non vi è necessaria coincidenza tra la residenza anagrafica e la residenza civilistica ex art. 43, co. 2 c.c., in riferimento alla questione oggetto della sentenza n. 6359/2019 del Consiglio di Stato, cioè il diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute dall’amministratore locale ai sensi dell’art. 84, co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, in caso di mancata corrispondenza bisogna tener conto della residenza effettiva, che può essere provata con ogni mezzo, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche. Se l’amministratore non ha la residenza anagrafica nel comune in cui è situato il posto di lavoro, ma vi ha collocato la propria dimora abituale, può, comunque, essere privilegiato l’aspetto della tutela dell’espletamento della carica e delle comprovate esigenze connesse all’attività del lavoratore dipendente. Per cui, ai fini del rimborso delle spese di viaggio, l’obbligo di residenza previsto per i dipendenti pubblici è assolto anche quando il dipendente ha stabilito la propria effettiva e permanente dimora nel luogo in cui si trova l’ufficio, assimilando il concetto di residenza a quello di residenza di fatto.
Nel caso in questione, quindi, l’istanza di rimborso delle spese di viaggio effettuate per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e per la presenza necessaria presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle funzioni consiliari deve essere accolta.
Fonte: Redazione Paweb – Samantha Cerritelli, 25 ottobre 2019